- La ratio della disposizione.
Il Decreto c.d. “Cura Italia” è stato emanato al fine di fronteggiare la grave crisi epidemiologica causata dalla diffusione del contagio da Covid-19 mediante l’adozione di misure volte a proteggere la salute dei cittadini, salvaguardare la forza lavoro e sostenere il sistema produttivo.
All’art. 56 del Decreto sono state previste una serie di misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia onde evitare i possibili effetti negativi che la diffusione del contagio da Covid-19 può provocare sull’attività produttiva delle stesse. Si legge infatti nella relazione illustrativa che “la finalità della moratoria è quella di evitare che un calo molto forte della domanda, anche se limitato nel tempo, possa avere effetti permanenti sull’attività di un numero elevato di imprese e sia amplificato da meccanismi finanziari”.
La pandemia da Covid-19 è stata infatti qualificata dal comma 1 dell’art. 56 del Decreto Cura Italia come “evento eccezionale” tale da provocare grave turbamento dell’economia ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea idonea quindi a giustificare l’adozione da parte degli Stati membri di misure volte ad aiutare talune imprese anche se ciò possa falsare la concorrenza nel mercato interno.
- Le misure adottate.
2.1. Le misure di sostegno contemplate al comma 2 dell’art. 56 del Decreto Cura Italia sono le seguenti:
(a) per le aperture di credito e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29.2.2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, è stabilito che gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020, sia con riferimento alla parte già eventualmente utilizzata sia per quella non ancora utilizzata;
(b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale anteriore al 30.9.2020 i contratti sono prorogati unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, alle medesime condizioni sino alla data del 30.9.2020. In particolare nella relazione illustrativa è previsto che tale proroga non debba comportare alcun onere ulteriore né in capo all’impresa né in capo all’intermediario. Eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell’operazione restano in capo all’intermediario creditore;
(c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing con scadenza anteriore al 30.9.2020 è sospeso sino al 30.9.2020. La misura prevede altresì che il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione venga dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. È facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
Nella relazione illustrativa è specificato che nel corso del periodo di moratoria, gli intermediari devono sospendere il computo dei giorni di persistenza dell’eventuale scaduto o sconfinamento.
2.2. La moratoria può essere applicata anche:
(i) ai finanziamenti erogati con fondi in tutto o in parte di soggetti terzi senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell’operazione di finanziamento e ciò alle stesse condizioni del contratto originario;
(ii) ai finanziamenti agevolati previa comunicazione all’ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.
- Le modalità per ottenere il beneficio.
Per accedere alle misure di protezione, l’Impresa deve fare espressa richiesta mediante una comunicazione inoltrata alla banca o ad altro intermediario finanziario unitamente ad una autodichiarazione con la quale l’Impresa certifica di aver subito, in via temporanea, carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Non è prevista alcuna accettazione o adesione della banca o altro intermediario finanziario che devono quindi limitarsi a prendere atto della volontà dell’Impresa di ottenere la moratoria.
La moratoria infatti priva le banche della possibilità di valutare autonomamente se acconsentire o meno alle modifiche delle condizioni contrattuali in base alla situazione economico/patrimoniale del debitore.
- I beneficiari della misura.
I destinatari delle predette misure sono individuati in base alla contestuale sussistenza di (i) un requisito soggettivo e (ii) di uno oggettivo.
(i) Con riferimento al requisito soggettivo la predetta moratoria è rivolta alle microimprese e alle piccole e medie imprese (PMI) aventi sede in Italia.
Sul punto il comma 5 dell’art. 56 del Decreto Cura Italia richiama espressamente la nozione di microimprese e piccole e medie imprese contenuta nella Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003. In particolare ai sensi dell’art. 2 della predetta Raccomandazione CE “la categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR”.
Si discute se la platea dei beneficiari contemplata dalla disposizione possa essere estesa anche i liberi professionisti e i lavoratori autonomi atteso che l’art. 1 della Raccomandazione CE richiamata definisce imprese “ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un’attività economica”. L’interpretazione letterale della rubrica dell’art. 56 (rubricata appunto: “Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19G”) e della disposizione stessa che al comma 5 dell’art. 56 del Decreto Cura Italia stabilisce che “si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia”, parrebbe escludere dall’alveo di applicazione i liberi professionisti e i lavoratori autonomi.
Va tuttavia ricordato che la Legge 28.12.2015, n. 208 (legge finanziaria 2016), ha sostanzialmente equiparato i liberi professionisti alle piccole e medie imprese, dato che ha esteso l’accesso ai Piani operativi POR e PON del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, dal titolo I dell’allegato alla raccomandazione 2013/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2013, e dall’articolo 2, punto 28), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
Di conseguenza, considerate la situazione di emergenza in cui ci troviamo e le finalità perseguite dal Decreto Cura Italia nonché i precedenti in materia, un’interpretazione estensiva parrebbe preferibile. Ad ogni buon conto si resta in attesa di un intervento chiarificatore sul punto.
(ii) Quanto al requisito oggettivo, le micro, piccole e medie imprese cui è rivolta la misura devono avere ottenuto, alla data di entrata in vigore del Decreto Cura Italia, prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari le cui esposizioni debitorie tuttavia non siano state classificate come posizioni deteriorate ai sensi della normativa applicabile.
- Le valutazioni sul merito creditizio operate della banca o dell’Intermediario finanziario.
Nella relazione illustrativa è precisato che la moratoria, non determina alcun automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria, che potranno subire mutazioni soltanto nel caso in cui sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a rivedere il giudizio sulla qualità creditizia del debitore durante il periodo di moratoria.
- L’intervento del Fondo di Garanzia per le PMI.
6.1. Al fine di mitigare gli effetti economici di un possibile peggioramento nella qualità dei crediti oggetto di moratoria, l’art. 56 del Decreto Cura Italia prevede l’intervento di una forma di garanzia pubblica da parte del Fondo di Garanzia per le PMI.
In particolare il comma 6 del predetto articolo stabilisce che, su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto delle misure di sostegno sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo di Garanzia per le PMI con una dotazione di 1730 milioni di euro. In particolare il Fondo garantisce:
- a) il 33% del maggior credito utilizzato tra la data di pubblicazione del Decreto Cura Italia e la data del 30.9.2020 per ciascuna linea di credito prorogata ai sensi del comma 2 lett. a) e dunque relativamente alle aperture di credito ed ai prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti;
- b) il 33% dei prestiti e degli altri finanziamenti non rateali la cui scadenza è prorogata al 30.9.2020 ai sensi del comma 2, lettera b);
- c) il 33% delle singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30.9.2020 e che siano state sospese ai sensi del comma 2, lettera c).
6.2. La garanzia della sezione speciale Fondo ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito e copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati. È previsto espressamente che per ciascuna operazione garantita venga accantonato, a copertura del rischio, un importo non inferiore al 6 % dell’importo garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale.
6.3. I commi 8 e seguenti dell’art. 56 del Decreto Cura Italia stabiliscono i termini e le modalità di concessione della garanzia da parte del Fondo. In particolare è previsto che l’escussione della garanzia possa essere richiesta dagli intermediari se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi al termine del vigore delle misure di sostegno di cui al comma 2, le procedure esecutive in relazione a: (i) l’inadempimento totale o parziale delle esposizioni di cui al comma 2, lettera a) e dunque per le aperture di credito e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti; (ii) il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti prorogati ai sensi del comma 2, lettera b) ossia per i prestiti non rateali; (iii) l’inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del comma 2, lettera c) per i mutui o prestiti rateali.
In tal caso, gli intermediari possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo.
Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede a liquidare in favore della banca, entro 90 giorni, un anticipo pari al 50% del minor importo tra la quota massima garantita dalla Sezione speciale prevista dal comma 6 e il 33% della perdita finale stimata a carico del Fondo. Il soggetto creditore beneficiario della garanzia può richiedere, entro 180 giorni dall’esaurimento delle procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo dovuto a titolo di escussione della garanzia del Fondo. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo di garanzia provvede alla corresponsione dell’importo spettante ai soggetti beneficiari della garanzia.