- La ratio della disposizione.
La disposizione di cui all’art. 57 del Decreto Cura Italia, da intendersi quale completamento dell’art. 56 del medesimo Decreto, è finalizzata a supportare la liquidità delle imprese che non possono avere accesso al Fondo di Garanzia per le PMI ma che hanno parimenti sofferto di una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
- Le misure adottate.
In estrema sintesi, come chiarito dalla relazione illustrativa, la misura prevede che:
- le banche, con il supporto di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito: “CDP”), potranno erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza sanitaria;
- CDP potrà supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specifici strumenti quali plafond di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita, rispetto alle esposizioni assunte dalle banche stesse;
- lo Stato potrà concedere “controgaranzie” fino ad un massimo dell’80% delle esposizioni assunte da CDP e a condizioni di mercato, con un evidente effetto moltiplicativo delle risorse a disposizione del sistema. La garanzia prestata dallo Stato sarà una garanzia “a prima domanda”, “incondizionata”, “irrevocabile” e “conforme con la normativa di riferimento dell’Unione europea”.
- Le modalità di attuazione. L’istituzione del Fondo da 500 milioni di euro.
Al momento le modalità di attuazione della misura non sono note.
Il comma 2 della disposizione in commento infatti stabilisce che “con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 1 e la relativa procedura di escussione”.
Saranno inoltre individuati con decreto anche “i settori nei quali operano le imprese” destinatarie della misura “assicurando comunque complementarietà con il Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.
La relazione illustrativa precisa che l’attuazione in termini operativi della disposizione di cui all’art. 57 del Decreto Cura Italia potrà essere variamente modulata a seconda delle esigenze delle imprese colpite dall’emergenza e del sistema bancario.
Ad esempio CDP potrà concedere garanzie su portafogli di finanziamenti bancari, anche di prima perdita (cd. first loss) ovvero garanzie su singoli finanziamenti assunti dalle banche (cd. loan by loan).
L’operatività di portafoglio interviene su aggregati omogenei di finanziamenti bancari: la garanzia è prestata sul portafoglio complessivo di finanziamenti e copre porzioni del portafoglio stesso caratterizzati da differenti livelli di rischio.
Nello specifico in caso di garanzia di prima perdita la garanzia copre tutti i finanziamenti non ripagati fino ad una quota massima percentuale predefinita (c.d. “cap massimo alle perdite”). In caso di prima perdita pari ad esempio al 10% del portafoglio di finanziamenti, la leva della garanzia è almeno 20x (per cui, per ogni euro garantito l’ammontare del portafoglio di finanziamenti è almeno di venti euro).
A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) un fondo a copertura delle garanzie concesse con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l’anno 2020 con il quale si garantirebbero portafogli bancari per un ammontare complessivo di almeno 10 miliardi. La gestione del predetto fondo ai sensi del terzo comma dell’art. 57 “potrà essere affidata a società a capitale interamente pubblico”.
Tale meccanismo consentirebbe alle banche di liberare capitale regolamentare e di applicare la c.d. “supervisory formula” sulla tranche senior: in forza di tale formula, le banche applicano una percentuale di assorbimento del loro capitale sui singoli finanziamenti pari al 15% anziché, tipicamente, al 75-100%. In questo modo, le banche sono incentivate ad erogare più credito alle imprese grazie al ridotto assorbimento di capitale.
Inoltre, il meccanismo previsto consente di eliminare eventuali fenomeni di moral hazard in quanto i soggetti interessati (anche le banche) assumerebbero tutti quota parte del rischio:
– CDP potrà assumere sino all’80%;
– il MEF potrà assumere sino all’80% del rischio CDP (vale a dire il 64%);
– la banca assumerà un rischio residuo pari al 20%.
- I destinatari: l’ambito soggettivo ed oggettivo della disposizione.
La relazione illustrativa precisa che lo strumento di supporto di cui all’art. 57 del Decreto Cura Italia non si sovrappone a quello previsto all’art. 56 ma va a completamento di quest’ultimo essendo differenti gli ambiti di operatività delle misure adottate.
In particolare la misura di cui all’art. 57 del Decreto Cura Italia assume un ambito soggettivo ben più ampio non essendo limitata alle micro e piccole e medie imprese. Invero mentre il Fondo PMI opera solo a beneficio di talune imprese (le PMI appunto con fatturato inferiore a 50 milioni di euro annui, numero di dipendenti inferiore a 250 unità e attivo di bilancio inferiore a 43 milioni di euro), il meccanismo di sostegno contemplato all’art. 57 potrà operare anche a favore di imprese non qualificate quali PMI ai sensi della normativa europea (quali, ad esempio, le c.d. “imprese Mid-Cap” con un numero di dipendenti inferiore a 3 mila unità).
Inoltre la disposizione di cui all’art. 57 del Decreto Cura Italia diverge dal precedente articolo 56 anche sul piano oggettivo: il meccanismo di cui alla proposta normativa in commento è più ampio in quanto potrà operare su portafogli già esistenti differenziandosi dall’operatività del Fondo di garanzia PMI che invece garantisce unicamente nuovi portafogli.
Infine le misure di sostegno previste all’art. 57 non fanno riferimento al regime “de minimis” cui sono sottoposti gli interventi in garanzia del Fondo PMI (ossia i limiti imposti dalla normativa europea con riferimento all’equivalente sovvenzione lorda pari a 200.000 euro in tre anni) e di conseguenza non saranno assoggettate al predetto limite.