In data 13.5.2020 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il decreto è composto da oltre 250 articoli ed interviene in diversi ambiti, in modo trasversale, con misure volte alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale.
Di seguito vengono riportate alcune delle principali novità introdotte.
* MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE
Il decreto introduce misure concrete e immediate di sostegno alle imprese e agli altri operatori economici con partita Iva, compresi artigiani, lavoratori autonomi e professionisti colpiti dall’emergenza sanitaria. Tra le principali misure:
✓ ESENZIONE VERSAMENTO SALDO IRAP 2019 (ART. 27)
È previsto un taglio generalizzato dell’Irap per le imprese ed i lavoratori con un volume di ricavi o di corrispettivi fino a 250 milioni di euro, escluse banche, società finanziarie, assicurazioni ed enti pubblici. In particolare non saranno dovuti i versamenti del saldo 2019 e dell’acconto (pari al 40%) del 2020.
✓ CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (ART. 28)
È stato introdotto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa.
A chi spetta:
Alle imprese che abbiano un fatturato nell’ultimo periodo d’imposta inferiore a 5 milioni di euro se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1 gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi.
Ammontare del contributo:
L’ammontare è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata, come segue:
– 20 % per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nell’ultimo periodo d’imposta;
– 15 % per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nell’ultimo periodo d’imposta;
– 10 % per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nell’ultimo periodo d’imposta.
Modalità di erogazione:
Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda metà di giugno, dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario.
Modalità di accesso:
Per ottenere il contributo a fondo perduto sarà necessario fare richiesta per via esclusivamente telematica all’Agenzia delle Entrate, entro 60 giorni dall’avvio della procedura da parte di quest’ultima, che verrà definita con un apposito provvedimento.
✓ RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (ART. 29)
Le imprese, che hanno subito una perdita di fatturato di almeno il 33% nei mesi di marzo-aprile 2020, possono beneficiare di una specifica detrazione d’imposta in caso di aumento di capitale non inferiore a € 250.000,00 realizzato entro la fine dell’anno. Il contribuente potrà detrarre il 20% della somma investita nel capitale sociale di una o più società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo, fino ad un investimento massimo di due milioni.
L’ammontare, in tutto o in parte, non detraibile/deducibile nel periodo d’imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo.
Alle stesse società è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal decreto (con un tetto massimo di 800.000 euro). La distribuzione di riserve prima del 1 gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio per il contribuente che ha sottoscritto l’aumento di capitale e per la società stessa, nonché l’obbligo, per tutti i beneficiari, di restituire gli importi, unitamente agli interessi legali.
✓ FONDO PATRIMONIO PMI (ART. 29)
È istituito un Fondo Patrimonio PMI, la cui gestione sarà affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia. Il fondo sarà finalizzato a sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2020, strumenti finanziari partecipativi emessi dalle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo.
✓ C. D. PATRIMONIO RILANCIO (ART. 30)
CDP S.p.A. viene autorizzata a costituire un patrimonio destinato, denominato “Patrimonio Rilancio”, a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell’economia e delle finanze che potrà essere articolato in comparti e le cui risorse saranno impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano, nel rispetto del quadro normativo dell’Unione europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 o a condizioni di mercato.
Gli interventi avranno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che hanno sede legale in Italia, non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e presentano un fatturato annuo superiore a cinquanta milioni di euro.
I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi saranno definiti con DPCM, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.
Il patrimonio destinato potrà essere utilizzato da CDP S.p.a. per effettuare ogni forma di investimento, comunque di carattere temporaneo, ivi inclusi la concessione di finanziamenti e garanzie, la sottoscrizione di strumenti finanziari e l’assunzione di partecipazioni sul mercato primario e secondario, in via preferenziale mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Inoltre, per il finanziamento delle attività del patrimonio destinato o di singoli comparti è consentita l’emissione di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito.
✓ CREDITO DI IMPOSTA LOCAZIONI AD USO NON ABITATIVO (ART. 31)
Il Decreto Rilancio riprende il credito di imposta per le locazioni previsto dal decreto Cura Italia e lo estende a tutti gli immobili non abitativi, non solo quindi C/1, a tutte le attività di impresa e professionali che hanno subito un calo di fatturato di almeno il 50%, per i mesi di marzo, aprile e maggio per i canoni di locazione, leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo.
A chi spetta:
– esercenti attività di impresa;
– esercenti attività di arti e professioni;
che abbiano ricavi e compensi inferiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, ossia nell’anno 2019.
Per quali immobili:
I canoni di locazione devono riguardare immobili ad uso non abitativo e destinati allo svolgimento di attività: industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o riguardate l’esercizio abituale del lavoro autonomo.
Ammontare:
La misura del credito spetta ai suddetti soggetti per un ammontare pari al 60% del canone totale corrisposto a condizione che nei mesi di marzo, aprile e maggio si sia registrata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente (requisito non necessario per le strutture alberghiere alle quali il credito di imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente).
Disciplina specifica:
In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetterà nella misura del 30% dei relativi canoni.
Non cumulabilità del credito:
Va precisato che al fine di evitare duplicazioni del beneficio si prevede una non cumulabilità del credito in relazione ai medesimi canoni per il mese di marzo con il credito d’imposta di cui all’art. 65 del decreto Cura Italia.
Modalità di fruizione:
Tale credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
✓ RIDUZIONE DEGLI ONERI DELLE BOLLETTE ELETTRICHE (ART. 33)
Viene prevista una riduzione delle bollette elettriche in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della fattura identificate come «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema». L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa, le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020.
✓ SMART&START ITALIA (ART. 46)
L’articolo introduce ulteriori norme volte a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start-up innovative, agendo nell’ambito della misura “Smart&Start Italia”.
A chi si rivolge:
La misura agevolativa è riservata alle start-up innovative, localizzate su tutto il territorio nazionale, iscritte nell’apposita sezione speciale del registro imprese e in possesso dei requisiti di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 179/2012. Le start-up devono essere costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda e devono essere classificabili di piccola dimensione.
Cosa finanzia:
Smart&Start Italia finanzia piani d’impresa, di importo compreso tra 100 mila euro e 1,5 milioni di euro, comprendenti determinate categorie di spese specificatamente riportate nel decreto.
I piani di impresa devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e devono essere conclusi entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
✓ FONDO PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (ART. 51)
È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un “Fondo per il trasferimento tecnologico”, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all’utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative.
✓ FONDO PER LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI E LA PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA (ART. 52)
Viene costituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa”, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020. Il Fondo è finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all’art. 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria.
✓ ESENZIONI DALL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-IMU PER IL SETTORE TURISTICO (ART. 184)
Viene abolito il versamento della prima rata dell’IMU, quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire alberghi e pensioni, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte. La norma prevede la stessa agevolazione per gli stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali.
* TUTELA DEI LAVORATORI E CONCILIAZIONE LAVORO – FAMIGLIA
Tra le principali misure di sostegno ai lavoratori e per la conciliazione lavoro/famiglia, vengono introdotti o riconfermati diversi tipi di indennità di sostegno al reddito.
➢ CIGO (ART. 71)
Vene introdotta espressamente la possibilità̀ di farvi ricorso anche per “la prevenzione della diffusione dell’epidemia nei luoghi di lavoro”.
Viene prorogata la durata a complessive 18 settimane (9 + 9), con la precisazione che:
– nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 sono fruibili al massimo 14 settimane;
– mentre le altre 4 sono fruibili nel periodo 1 settembre 2020 – 31 ottobre 2020 (le ultime cinque potranno essere richieste solo una volta fruite integralmente le prime 9).
Termine di presentazione della domanda:
la richiesta potrà essere presentata al massimo entro la fine del mese in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’orario.
Per i periodi di sospensione che hanno avuto inizio nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 aprile 2020 il termine per la presentazione della domanda viene, comunque, fissato al 31 maggio 2020.
➢ CIGS (ART. 72)
Viene aumentata a 18 settimane la durata massima per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020.
➢ CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (ART. 73)
Viene prorogata la durata a complessive 18 settimane (9 + 9), con la precisazione, tuttavia, che, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, sono fruibili al massimo 14 settimane, mentre le altre 5 sono fruibili nel periodo 1 settembre 2020- 31 ottobre 2020. Inoltre, viene soppresso l’emendamento apportato all’articolo in esame dalla Legge di conversione del D.L. Cura Italia, volto ad escludere la necessità dell’accordo sindacale per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanato per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
È introdotta poi le per aziende plurilocalizzate la possibilità di anticipare ai lavoratori il trattamento di cassa integrazione in deroga in luogo del pagamento diretto da parte dell’Inps.
➢ MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI (ART. 74)
Le misure consentono ai datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti, di richiedere il pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.
➢ CONGEDI PER I DIPENDENTI (ART. 75)
Vengono innalzati a trenta giorni i congedi di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 % della retribuzione) e l’estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020.
Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
➢ PERMESSI RETRIBUITI (ART. 76)
Viene confermata, anche nei mesi di maggio e giugno 2020, l’estensione dei permessi ex L. 104/92, agli aventi diritto, di ulteriori 12 giornate complessive e, dunque, da computarsi sull’intero periodo bimestrale.
➢ LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO (ART. 83)
Viene estesa a cinque mesi la durata della preclusione dei licenziamenti individuali e dell’avvio delle procedure di licenziamento collettivo, a partire dal 17 marzo 2020 al 16 agosto 2020.
➢ INDENNITÀ PER I LAVORATORI DANNEGGIATI DALL’EMERGENZA (ART. 89)
Ai liberi professionisti ed ai collaboratori coordinati continuativi (co.co.co) già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a 600 euro, viene automaticamente erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.
Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
➢ DIRITTO AL LAVORO AGILE (ART. 96)
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, viene sancito espressamente il diritto al lavoro agile per i dipendenti con almeno un figlio di età inferiore a 14 anni, anche in assenza di accordi individuali “a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione”.
➢ PROROGA O RINNOVO DI CONTRATTI A TERMINE (ART. 99)
Per quanto concerne i contratti a termine, in deroga agli artt. 19 e 21 del D.lgs. n. 81/15, si prevede espressamente che gli stessi possono essere rinnovati o prorogati oltre i 12 mesi, senza l’indicazione della causale fino al 30 agosto 2020, al fine di favorire il riavvio delle attività post lockdown.
Misure fiscali
o ECOBONUS E SISMABONUS (ART. 128)
È prevista la detrazione nella misura del 110 % delle spese sostenute tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Per tali interventi – come per altre detrazioni in materia edilizia specificamente individuate – in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta.
o ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (ART. 128 – BIS)
È previsto un credito di imposta dell’60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nei limiti di 80.000 euro per beneficiario.
o SOPRESSIONE DELLE CLAUSLE DI SALVAGUARDIA IN MATERIA DI IVA E ACCISA (ART. 130)
Vengono soppresse definitivamente a partire dal 1 gennaio del 2021, le cosiddette “clausole di salvaguardia” che prevedono aumenti automatici delle aliquote IVA e delle accise su alcuni prodotti carburanti.
o RIDUZIONE IVA DEI BENI NECESSARI AL CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EPIDEMIA (ART. 130 – BIS)
Viene introdotta una riduzione dell’IVA dal 22% al 5% su beni e dispositivi medici e di protezione individuale come ventilatori polmonari, mascherine e altri presidi per la sicurezza dei lavoratori.
Fino al 31 dicembre 2020, la vendita degli stessi beni è totalmente esentata dall’Iva.
o CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (ART. 130 – QUATER)
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo del settore, viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60 % delle spese sostenute nel 2020. Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.
o PROROGA DEI TERMINI DEI VERSAMENTI SOSPESI (ART. 131)
Prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati.
o INCENTIVI PER GLI INVESTIMENTI NELL’ECONOMIA REALE (ART. 143)
Viene potenziata la capacità dei piani di risparmio a lungo termine (pir) di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese, affinché l’investimento di specifici pir sia diretto, per oltre il 70% del valore complessivo del piano, a beneficio di pmi non quotate sul Ftse Mib e Ftse Mid.
o PROROGA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO DI ACQUISTO DI TERRENI E PARTECIPAZIONI (ART. 144)
La disposizione prevede la possibilità di rivalutare le partecipazioni non negoziate ed i terreni posseduti al 1 luglio 2020.
Le aliquote dell’imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell’11 %.
o RINVIO PROCEDURA AUTOMATIZZATA DI LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE (ART. 154)
Rinviata al 1 gennaio 2021 l’applicazione della procedura di integrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il sistema di interscambio che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta.
o SOSPENSIONE PAGAMENTI PER AVVISI BONARI E AVVISI DI ACCERTAMENTO (ART. 155)
Per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente all’entrata in vigore del decreto, i versamenti potranno essere effettuati entro il 16 settembre 2020.
o SOSPENSIONE DELLA COMPENSAZIONE TRA CREDITO IMPOSTA E DEBITO ISCRITTO A RUOLO (ART. 156)
Si consente di effettuare i rimborsi nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione con i debiti iscritti a ruolo.
o COMPENSAZIONI FISCALI (ART. 158)
A decorrere dall’anno 2020, il limite per la compensazione orizzontale è elevato da 700 mila a 1 milione di euro.
o SOSPENSIONI DI PIGNORAMENTI SU STIPENDI E PENSIONI (ART. 163)
Fino al 31 agosto 2020 sono sospesi i pignoramenti su stipendi, salari e pensioni effettuati dall’agente della riscossione.