Nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020, è stato pubblicato il D.L. n. 137/2020 c.d. “Decreto Ristori”, entrato in vigore il 29 ottobre.
Tale provvedimento contiene delle misure di sostegno per i settori produttivi le cui attività sono state coinvolte dalle disposizioni previste dal D.P.C.M. del 25 ottobre u.s. nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Di seguito un breve riassunto delle principali misure adottate per le imprese.
MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE (RISTORI A FONDO PERDUTO)
Il Decreto introduce misure concrete ed immediate di sostegno alle imprese nonchè agli altri operatori economici titolari di partita Iva. Tra le principali misure:
✓ CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (ART. 1)
È stato introdotto un contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive di cui al DPCM del 24 ottobre u.s.
A chi spetta:
ai soggetti che alla data del 25.10.2020 hanno la partita Iva attiva o dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle di cui ai codici Ateco indicati nell’Allegato 1 al decreto in commento.
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, facendo riferimento alla data di effettuazione delle operazioni. Il contributo spetta anche in assenza della predetta condizione per i soggetti riportati nell’allegato 1 al D.L. in commento che hanno avviato l’attività dal 1° gennaio 2019.
Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 25.10.2020 o ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza.
Ammontare del contributo:
L’ammontare del contributo è così determinato:
(i) per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo di cui all’articolo 25 del D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”, convertito, con modificazioni, in Legge del 17 luglio 2020, n. 77), con una quota uguale a quella già percepita;
(ii) per gli altri soggetti, con lo stesso valore stabilito dai commi 4, 5 e 6 del predetto articolo 25, ossia:
il 20% della differenza tra fatturato e corrispettivi di aprile 2020 e quelli di aprile 2019, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000;
➢ 15% della differenza tra fatturato e corrispettivi di aprile 2020 e quelli di aprile 2019, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e inferiori a euro 1.000.000;
➢ 10% della differenza tra fatturato e corrispettivi di aprile 2020 e quelli di aprile 2019, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 1.000.000 e inferiori a euro 5.000.000.
Il contributo è riconosciuto per un ammontare non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche ed a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Se l’ammontare dei ricavi o compensi dei soggetti è superiore a euro 5 milioni, il valore del contributo è calcolato applicando la percentuale del 10%.
Ai valori suindicati devono essere applicati i coefficienti indicati nell’Allegato 1 del Decreto in base ai codici ATECO ivi indicati.
In particolare:
➢ 100% (coefficiente 1) delle somme già incassate con il Decreto Rilancio riservato agli esercizi e alle attività per le quali è stata prevista la chiusura alle ore 18 e che, quindi, in linea teorica possono contenere le perdite lavorando ad orario ridotto;
➢ 150% (coefficiente 1,5) per chi ha subito un danno parziale (hotel, villaggi turistici);
➢ 200% (coefficiente 2) per i più colpiti, ossia quelle attività imprenditoriali costrette a chiudere (palestre o teatri);
➢ 400% (coefficiente 4) per quelle attività che erano state chiuse ancor prima del nuovo D.P.C.M. alla luce dell’impennata dei contagi registrata durante il periodo estivo, come ad esempio, le discoteche.
Di seguito la tabella riepilogativa dei coefficienti corrispondenti ai codici ATECO delle imprese interessate dal DPCM del 24 ottobre u.s.:
L’importo del contributo in ogni caso non può essere superiore a euro 150.000 e per gli operatori del codice Ateco 55 tale limite si applica per unità produttiva.
Per i soggetti che hanno già usufruito del contributo di cui all’articolo 25 del Dl 34/2020 che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2020, il contributo è determinato applicando le percentuali di cui all’allegato 1 al D.L. in commento agli importi minimi di:
– euro 1.000 per le persone fisiche;
– euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Modalità di erogazione:
E’ previsto un “doppio binario” a seconda che i richiedenti abbiano o meno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto “Rilancio” ed in particolare:
(i) il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo;
(ii) nel secondo caso, invece, i soggetti che non hanno ancora beneficiato del contributo a fondo perduto dovranno presentare un’apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020.
✓ MISURE A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI TURISTICI E DELLA CULTURA (ART.5)
Vengono incrementati:
1) il fondo istituito per i beni e le attività finanziarie e per il turismo, di cui all’articolo 182 del Dl 34/2020 e all’articolo 77 del Dl 104/2020, destinato a sostenere le agenzie di viaggio e i tour operatori, le guide e gli accompagnatori turistici;
2) il fondo destinato al sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, di cui all’articolo 183 del Dl 34/2020. Tale fondo è altresì destinato al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito al Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre.
✓ CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D’AZIENDA (ART. 8)
Per le aziende che operano nei settori di cui all’Allegato 1 al Decreto in commento spetta il credito d’imposta già previsto all’articolo 28 del DL n. 34/2020, ossia un credito d’imposta del 60%, da utilizzare solo in compensazione dopo il pagamento dei canoni, dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing, di concessione di immobili a uso non abitativo, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre.
✓ CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA IMU (ART. 9)
Il Decreto ha stabilito che per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU), concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all’allegato 1 del decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
✓ PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770 (ART. 10)
Il termine di presentazione del modello 770 relativo al 2019 è prorogato dal 31 ottobre 2020
(scadenza che sarebbe slittata al 3 novembre 2020) al 10 dicembre 2020.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
✓ MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO PER LE CONSEGUENZE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (ART. 12)
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di sei settimane.
Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Con riferimento a tale periodo, le predette sei settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID19.
Soggetti legittimati:
1) i datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, decorso il periodo autorizzato;
2) i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
Modalità di erogazione/oneri:
I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle sei settimane versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:
a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato
Il contributo addizionale non è dovuto:
a) dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento
b) dai datori di lavoro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019;
c) dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive di cui al comma 2.
Modalità di presentazione della domanda:
Il datore di lavoro deve presentare all’INPS domanda di concessione nella quale autocertifica, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato.
L’INPS autorizza i trattamenti e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l’aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l’aliquota del 18%.
Termini:
Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge.
LICENZIAMENTI COLLETTIVI:
Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
Resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge.
Le preclusioni e le sospensioni succitate non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività.
ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI:
In via eccezionale, al fine di fronteggiare l’emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione ordinaria/in deroga ed assegno ordinario, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all’articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.
✓ SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE DEI SETTORI ECONOMICI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE (ART. 13)
Il Decreto prevede la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.
Soggetti beneficiari:
si applica ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al presente decreto i cui dati identificativi verranno comunicati, a cura dall’Agenzia delle Entrate, a INPS e a INAIL, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.
Pagamento:
I pagamenti dei contributi sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.