(Il presente documento viene trasmesso esclusivamente ai fini divulgativi e pertanto non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura)
AMBITO DI APPLICAZIONE
TUTTO il territorio nazionale.
CHI PUÒ MUOVERSI IN ITALIA ?
Non si può uscire di casa se non per VALIDE MOTIVAZIONI, ossia:
➢ di comprovate esigenze lavorative
➢ situazioni di necessità
➢ per motivi di salute
Per provare queste esigenze dovrà essere compilaun modulo di autocertificazione scaricabile sul sito del Ministero dell’Interno www.interno.gov.it
La veridicità delle dichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi.
Per le COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO si consiglia di munirsi di documentazione ulteriore rispetto all’autocertificazione, come ad esempio una visura camerale per un amministratore di società o una busta paga recente per un dipendente.
Il Ministero dell’Interno ha chiarito che:
• si può uscire per acqusitare beni alimentari
• si può uscire per acquistare beni legati ad esigenze primarie non rimandabili
E’ possibile rientrare al proprio domicilio, residenza, abitazione.
CHI NON PUO’ MUOVERSI IN ITALIA
➢ divieto assoluto per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena e/o positivi al virus, ai quali è imposto di rimanere presso la propria abitazione o domicilio;
➢ ai soggetti con sintomi da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C è fortemente consigliato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali.
LE MERCI POSSONO LIBERAMENTE CIRCOLARE IN ITALIA
Non è prevista alcuna limitazione in entrata ed in uscita per il transito ed il trasporto delle MERCI.
A SEGUITO DEL DPCM 11.3.2020 QUALI ATTIVITA’ COMMERCIALI POSSONO RESTARE APERTE E QUALI DEVONO ESSERE CHIUSE/SOSPESE ?
DAL 12 MARZO AL 25 MARZO 2020
Sono APERTE le seguenti attività commerciali indicate negli allegati 1 e 2 al DPCM dell’11.3.2020, fermo l’obbligo di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro:
COMMERCIO AL DETTAGLIO
✓ Ipermercati
✓ Supermercati
✓ Discount di alimentari
✓ Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
✓ Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
✓ Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
✓ Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
✓ Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
✓ Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
✓ Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
✓ Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
✓ Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
✓ Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
✓ Farmacie
✓ Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
✓ Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
✓ Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
✓ Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
✓ Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
✓ Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
✓ Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
✓ Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
✓ Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
✓ Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
✓ Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
SERVIZI PER LA PERSONA
✓ Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
✓ Attività delle lavanderie industriali
✓ Altre lavanderie, tintorie
✓ Servizi di pompe funebri e attività connesse
Tali attività possono rimanere aperte nell’ambito:
✓ degli esercizi commerciali di vicinato
✓ della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito l’accesso alle sole predette attività
ULTERIORI ATTIVITÀ COMMERCIALI APERTE
✓ edicole
✓ tabaccai
✓ farmacia
✓ parafarmacia
Sono CHIUSE/SOSPESE in base al DPCM dell’11 marzo 2020:
X attività commerciali al dettaglio, salvo quelle sopra indicate come aperte
X i mercati (indipendentemente dall’attività svolta), salvo le attività dirette alla bendita dei soli generi alimentari
X attitià dei servizi di ristorazione, tra i quali pub, bar, ristoranti, gelaterie, paticcerie
X le attività inerenti i servizi alla persona, tra cui parrucchieri, barbieri, estetisti, ecc.. diverse da quelle suindicate
Si ricorda che in base ai precedenti DPCM dell’8 e del 9 marzo 2020 era già stata prevista la CHIUSURA dei seguenti luoghi ed attività:
➢ impianti presenti nei comprensori sciistici: chiusi.
➢ musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali: chiusi.
➢ cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, disocnteche e locali assimilati: chiusi.
➢ manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico privato, ivi compresi quelli di carattere sportivo, culturale, ludico, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico: sospese.
➢ cerimonie civili e religiose (quindi anche i matrimoni), compresi i funerali: sospese.
➢ lughi di culto, aperti a condizione dell’osservanza delle prescrizioni in tema di distanza di un metro tra le persone e volte ad evitare assembramenti.
➢ attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi: sospese. L’unica eccezione è rappresentata dai centri termali per i quali è consentita l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza.
➢ scuole ed università: chiuse.
E’ CONSENTITA L’ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE CON CONSEGNA A DOMICILIO ?
SI, è consentita sia l’attività di confezionamento sia l’attività di trasporto, nel rispetto delle norme igienico sanitarie
➢ E’ CONSENTITA L’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI CIBO E BEVANDE ?
Esclusivamente per gli esercizi commerciali posti:
✓ nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri
✓ negli ospedali
In ogni caso deve essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
A SEGUITO DEL DPCM 11.3.2020 QUALI SONO I SERVIZI GARANTITI ?
Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie:
✓ i servizi bancari,
✓ finanziari,
✓ assicurativi
✓ l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
CI SONO PRESCRIZIONE PARTICOLARI PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E PER LE ATTIVITA’ PROFESSIONALI ?
NON e’ prevista la CHIUSURA, ma SI RACCOMANDA CHE:
➢ sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
➢ siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
➢ siano sospese le attività dei reparti aziendali no n indispensabili alla produzione produzione;
➢ assumano protocolli di sicurezza anti contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
➢ siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
➢ per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
➢ che le attività produttive, in relazione alle raccomandazioni suindicate, favoriscono intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
In ogni caso, PER TUTTE LE ATTIVITÀ NON SOSPESE c’è l’invito al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile. Si ricorda che per lo “smart working” era già stata prevista una procedura semplificata che prevede:
> l’attivazione da parte dell’impresa anche senza senza preventivo accordo individuale tra azienda e lavoratore;
> la comunicazione obbligatoria da parte dell’impresa, da inviare preventivamente tramite il portale www.cliclavoro.gov.it.
> l’invio al dipendente dell’informativa sulla sicurezza in modalità telematica (via email), utilizzando il modulo messo a disposizione dall’Inail.
PER QUANTO RIGUARDA LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ?
➢ promozione della fruizione da parte dei dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie (salvo che per le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza)
➢ assicurato lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile (c.d. “smart working”) del proprio personale dipendente
➢ Individuano le attività indifferibili da rendere in presenza
L’EFFICACIA DEL DPCM DELL’11 MARZO 2020 ?
DAL 12 MARZO AL 25 MARZO 2020
VALGONO ANCORA LE DISPOSIZIONE CONTENUTE NEI PRECEDENTI DPCM DELL’8 e del 9 MARZO 2020 ?
Le disposizioni dei precedente DPCM dell’8 e del 9 marzo CESSANO di produrre effetti OVE INCOMPATIBILI con le disposizioni del DPCM dell’11 marzo 2020.
Quindi, laddove compatibili continuano ad avere effetto.
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