In attesa di ulteriori precisazioni sulle misure contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 (DPCM), pubblicato in Gazzetta Ufficiale e quindi già in vigore da tale data, di seguito alcuni brevi e schematici chiarimenti relativi alle principali prescrizioni in vigore fino al 3 aprile 2020 e previste nell’ambito della c.d. “zona arancione”, composta dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria.
1.= SPOSTAMENTI IN ENTRATA ED IN USCITA DAI TERRITORI DELLA ZONA ARANCIONE E ALL’INTERNO DEI MEDESIMI TERRITORI.
E’ prevista una mobilità ridotta, in quanto è possibile spostarsi in entrata ed in uscita all’interno della zona arancione nonché tra i territori che la compongono, in presenza:
- di comprovate esigenze lavorative;
- situazioni di necessità (ad esempio è possibile recarsi all’ospedale);
- per motivi di salute (da provare con certificato medico).
Conseguentemente è consentito alle persone fisiche di raggiungere il luogo di lavoro indipendentemente dalla zona di provenienza.
Per comprovare la necessità di spostamento per le “esigenze lavorative” si suggerisce ad esempio:
- agli amministratori ed ai titolari di imprese, di portare con se una visura camerale aggiornata compravente la sede dell’impresa rientrante nella zona arancione;
- ai lavoratori dipendenti e collaboratori, di portare con se una copia dell’ultima busta paga o, in alternativa, di munirsi di una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavore nella quale è indicata la sede di lavoro nonchè la dichiarazione che lo spostamento del lavoratore è giustificato da esigenze di tipo lavorativo;
- ai lavoratori autonomi, documentazione idonea a dimostrare che il luogo di lavoro (ad esempio lo studio professionale) si trova all’interno della zona arancione.
- Il Ministero dell’Interno ha chiarito che gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. In via prudenziale si allega il fac simile di modulo di autocertificazione.
In ogni caso, ai datori di lavoro pubblici e privati:
– di promuovere il lavoro agile (ad esempio il c.d. “smart working”), compatibilmente con le esigenze di servizio,
– e in alternativa di favorire l’utilizzo di periodi di ferie e di congedo ordinario, oltre a limitare il contatto con il pubblico e gli assembramenti nei locali aziendali (area ristoro, ecc…).
- Il DPCM si applica alle sole persone fisiche. Quindi è esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate.
2.= CHI NON PUO’ SPOSTARSI IN ENTRATA ED IN USCITA DAI TERRITORI DELLA ZONA ARANCIONE.
- divieto assoluto per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena e/o positivi al virus, ai quali è imposto di rimanere presso la propria abitazione o domicilio;
- ai soggetti con sintomi da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C è fortemente consigliato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali.
3.= ATTIVITA’ COMMERCIALI.
- Bar e ristoranti: sono consentite le attività di bar e ristorazione dalle ore 6.00 alle ore 18.00, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni necessarie a garantire la distanza di almeno un metro tra le persone. In caso di violazione è prevista la sospensione dell’attività commerciale.
- Attività commerciali diverse da bar e ristorazione: sono consentite senza la limitazione di orario di cui ai bar e ristoranti purchè il gestore garantisca modalità di accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate e idonee ad evitare assembramenti di persone tenuto conto delle dimensioni e caratteristiche dei locali pubblici e comunque idonee a garantire la distanza di almeno un metro tra le persone. In caso di violazione è prevista la sospensione dell’attività commerciale.
- Attività di asporto di cibo e bevande nonché di consegna a domicilio.
Il DPCM non contiene specifiche indicazioni per tali attività. Se si tratta di attività artigianali di asporto cibi, esclusa la possibilità di consumare in loco, si ritiene che possa essere esercitata senza le limitazioni previste per i bar e ristoranti (quindi apertura anche dopo le 18.00).
In ogni caso, in via prudenziale, si suggerisce di attendere le indicazioni che saranno emanate dai vari Prefetti.
4.= PRESCRIZIONI IN TEMA DI MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA (COMPRESI CENTRI COMMERCIALI).
Si ricorda che in base alla alla L.R. Veneto n. 50/2012, sono considerate:
> media struttura di vendita, l’esercizio commerciale singolo o aggregato in forma di medio centro commerciale, con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 metri quadrati;
> grande struttura di vendita, l’esercizio commerciale singolo o aggregato con superficie di vendita complessiva superiore a 2.500 metri quadrati.
- Cosa prevede il DPCM per tali strutture?
– la chiusura nei giorni festivi e prefestivi (sabato e domenica);
– l’apertura nei giorni feriali, fermo l’obbligo per il gestore di garantire la distanza di almeno un metro tra le persone, pena la sospensione dell’attività.
- Cosa prevede il DPCM per gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati?
Le stesse prescrizioni previste per le medie e grandi strutture di vendita.
- Cosa prevede il DPCM per le farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari presenti all’interno dei centri commerciali?
Non è prevista la chiusura nei giorni festivi e prefestivi, ma rimane l’obbligo in capo al gestore di garantire il rispetto della distanza di almeno un metro tra le persone, pena la sospensione dell’attività.
5.= LUOGHI ED ATTIVITA’ CHE DOVRANNO RIMANERE CHIUSI.
- impianti presenti nei comprensori sciistici: chiusi.
- musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali:
- cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, disocnteche e locali assimilati: chiusi.
- manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico privato, ivi compresi quelli di carattere sportivo, culturale, ludico, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico: sospese.
- cerimonie civili e religiose (quindi anche i matrimoni), compresi i funerali: sospese.
- lughi di culto, aperti a condizione dell’osservanza delle prescrizioni in tema di distanza di un metro tra le persone e volte ad evitare assembramenti.
- attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi: sospese. L’unica eccezione è rappresentata dai centri termali per i quali è consentita l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza.
- scuole ed università: chiuse.
6.= ATTIVITA’ SPORTIVE. PRESCRIZIONI PER LE ASSOCIAZIONI E LE SOCIETA’ SPORTIVE.
X E’ prevista la sospensione di tutti gli eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici e privati.
- E’ consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.
In questi casi – ossia quelli ove è consentito lo svolgimento dell’attività sportiva – le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del COVID – 19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e gli accompagnatori che vi partecipano.
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