(Il presente documento viene trasmesso esclusivamente ai fini divulgativi e pertanto non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura)
In data 17 marzo 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 il Decreto Legge n. 18 contenente le misure a sostegno del settore sanitario, dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese in relazione all’emergenza causata dal COVID-19.
GIUSTIZIA
In tale ambito, in deroga al decreto 8 marzo 2020 n. 11, sono rinviate le udienze civili, penali e amministrative e sospesi i termini per il compimento di ogni atto sino al 15 aprile 2020, ferme restando le eccezioni previste dall’art. 83 dello stesso decreto.
È altresì previsto il pieno ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari, danneggiati in conseguenza dei disordini avvenuti all’interno delle medesime strutture, anche provocati dalle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del COVID-19.
MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO E DELLE FAMIGLIE
Con il decreto sono stati stanziati più di 10 miliardi a sostegno dei lavoratori mediante ammortizzatori sociali estesi a tutti, ricomprendendo in tal modo anche gli autonomi. Un ulteriore stanziamento di 2 miliardi è stato previsto in favore delle famiglie. Nello specifico:
➢ Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario: I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che alla data di entrata in vigore del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 già beneficiano della cassa integrazione straordinaria o dell’assegno di solidarietà. L’assegno ordinario di cui sopra è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.
➢ Cassa integrazione in deroga: per i datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro viene prevista quale forma di tutela residuale la cassa integrazione in deroga anche per le imprese con un solo dipendente. Si applicherà altresì ai settori agricoli, della pesca e del terzo settore. Vengono viceversa esclusi i datori di lavoro domestico. Per la cassa integrazione in deroga verranno stanziati circa 3,3 milioni di euro mediante i quali le regioni e le province autonome, potranno riconoscere in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane.
➢ Genitori lavoratori: a seguito della sospensione del servizio scolastico, è prevista la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo. Il beneficio è riconosciuto alternativamente da entrambi i genitori a condizione che lavorino e non beneficino di ulteriori ammortizzatori. Se i figli hanno un’età compresa tra i 12 e 16 anni è possibile richiedere il congedo di 15 giorni ma in tal caso non sarà retribuito.
In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell’ordine; è altresì previsto un permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e nel caso in cui vi sia un handicap grave è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020;
➢ Lavoratori operanti nel settore privato: periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19, per i lavoratori del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto. In tali ipotesi il medico curante dovrà redigere un certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (per il settore pubblico l’equiparazione era già stata inserita nel DL del 9 marzo 2020);
➢ Lavoratori autonomi e le partite IVA: è riconosciuto un indennizzo di 600 euro per il mese di marzo 2020, non tassabile. L’indennità suddetta verrà erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessiva prevista per l’anno 2020. L’indennità spetterà, nel caso in cui vengano soddisfatti i requisiti previsti all’interno del decreto e laddove i soggetti di seguito indicati non percepiscano pensione e/o siano inquadrati quali lavoratori dipendenti nel periodo previsto, a liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago e ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, agli operai agricoli a tempo determinato ed ai lavoratori iscritti al fondo pensioni dello spettacolo. Del suddetto indennizzo non beneficeranno coloro che siano già iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Le indennità esaminate non sono tra loro cumulabili.
➢ Fondo per il reddito di ultima istanza: per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020;
➢ Magistrati onorari in servizio: riconoscimento di un contributo economico mensile pari a 600 euro per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione dell’attività;
➢ Premio lavoratori dipendenti: ai lavoratori dipendenti che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio per il mese di marzo 2020 – non concorrente alla formazione del reddito – pari a 100 euro proporzionalmente al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese;
➢ Domande disoccupazione agricola: per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola in competenza 2019 è prorogata al primo giugno 2020.
➢ Domanda NASPI e DISCOLL: i termini di presentazione delle domande di disoccupazione sono ampliati da 68 a 128 giorni. Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015, nonché i termini per l’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 9, commi 2 e 3, di cui all’articolo 10, comma 1, e di cui all’articolo 15, comma 12, del medesimo decreto legislativo;
➢ Pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici: sono sospesi i termini dei predetti versamenti dovuti dai datori di lavoro domestico, in scadenza nel periodo dal 23.2.2020 al 31.5.2020. Tali pagamenti sono effettuati entro il 10.6.2020, senza applicazione di sanzioni e interessi;
➢ Lavoro agile: ai lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’art. 3 co. 3 della l. 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona affetta dalle medesime disabilità, hanno diritto fino al 30.4.2020 a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile;
➢ Tutela dei lavoratori e potenziamento della sicurezza e dei presidi sanitari nelle imprese: l’Inail provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l’importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di cui all’art.11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
➢ Divieto di licenziamento: dal 23.2.2020 è precluso al datore di lavoro per 60 giorni il recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della l. 15.7.1966 n. 604.
➢ Rimborsi: ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura. I soggetti acquirenti potranno presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvederà all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione;
➢ Fondo indennizzo risparmiatori: possibilità di corrispondere agli azionisti e agli obbligazionisti danneggiati dalle banche un anticipo pari al 40% dell’importo dell’indennizzo spettante a valere sul FIR medesimo;
MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE
In tale contesto è stato previsto uno specifico supporto al credito per micro, piccole e medie imprese tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia. Invero:
➢ Fondo centrale di garanzia per PMI: per la durata di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto si applicheranno le seguenti misure:
• la gratuità della garanzia del fondo;
• elevazione dell’importo massimo garantito per la singola impresa nel rispetto della disciplina UE a 5 milioni di euro;
• la fissazione, per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura, nella misura dell’80% dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento fino ad un importo massimo per singola impresa pari a 1,5 milioni di euro; per gli interventi di riassicurazione, viceversa, una percentuale massima di copertura del 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia;
• l’ammissibilità alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito, pari ad almeno il 10% dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, per consentire di venire incontro a prevedibili ed immediate esigenze di liquidità di imprese ritenute affidabili dal sistema bancario;
• eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni finanziarie non perfezionate;
• la possibilità di cumulo della garanzia del fondo con altre forme di garanzia acquisite per operazioni di investimento immobiliare nel settore turistico alberghiero con durata minima di 10 anni ed importo superiore a 500.000 euro;
• la possibilità di istituire sezioni speciali del fondo per sostenere l’accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle Amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento;
• la possibilità di elevare la tranche junior coperta dal fondo a fronte di portafogli destinate ad imprese danneggiate dal COVID-19 o operanti in specifici settori/filiere maggiormente danneggiati dall’epidemia;
• la proroga per tre mesi di tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del fondo;
➢ Settore agricolo e della pesca: Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall’emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020 per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca.
Viene infine prevista per le imprese medio-grandi l’introduzione di un meccanismo di controgaranzia per le banche, da parte di Cassa depositi e prestiti, con cui consentire l’espansione del credito anche alle suddette imprese impattate dalla crisi.
➢ Svolgimento delle assemblee: deroga all’art. 2364 2° co. e 2478 bis c.c. con previsione della convocazione dell’assemblea entro 180 gg. dalla chiusura dell’esercizio, con l’avviso di convocazione dell’assemblea delle società di capitali, anche in deroga allo statuto, può essere prevista l’espressione di voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento in assemblea mediante mezzi di comunicazione .
MISURE FISCALI
In ambito fiscale il decreto prevede la proroga di tutte le scadenze fiscali e contributive (non solo per le imprese ma anche per professionisti e partite iva) a partire da quelle in scadenza dal 16 marzo 2020, con la sospensione di tutte le attività di accertamento fiscale e riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate, tranne che nei casi di prescrizione imminente. In particolare è previsto:
✓ differimento scadenze per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo viene posticipato al 20 marzo;
✓ sospensione di versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria estesa a tutti i soggetti di cui all’art. 61 co. 2 del decreto in esame, tra i quali a mero titolo esemplificativo rientrano federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare […]; in particolare:
✓ le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche applicano la sospensione predetta fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato;
✓ sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020;
• per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel suddetto periodo relativi: alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute sull’addizionale regionale e comunale, in qualità di sostituti d’imposta; all’imposta sul valore aggiunto; ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria;
• la sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza;
• i suddetti versamenti sospesi sono effettuati senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato;
• disapplicazione della ritenuta d’acconto per professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi;
✓ moratoria dei finanziamenti a micro, piccole e medie imprese (che riguarda mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza);
✓ sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate;
✓ l’ammissione ai benefici del fondo “prima casa” (fondo Gasparrini) con la possibilità di sospensione del mutuo per un periodo di 9 mesi dal provvedimento – oltre che nei casi di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, risoluzione per limiti di età con diritto alla pensione di vecchiaia, licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, dimissioni non per giusta causa, cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 9 n. 3 c.p.c., sospensione o riduzione dell’orario di lavoro a causa della crisi per almeno 30 giorni consecutivi e per cassa integrazione, solidarietà, morte o grave infortunio – è esteso ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato in un trimestre successivo al 21.2.2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, una diminuzione del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019; per accedere a tale fondo non viene richiesta la presentazione dell’ISEE;
✓ donazioni COVID-19: la deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese ai sensi dell’articolo 27 L. 133/99 viene estesa; inoltre viene introdotta una detrazione per le donazioni delle persone fisiche ed enti non commerciali pari al 30% per un importo massimo di 30.000 euro;
✓ affitti commerciali: a negozi e botteghe viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C1;
✓ la sospensione fino al 31 maggio 2020 dei versamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull’intero territorio nazionale. I versamenti dei predetti canoni potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020
UNIVERSITÀ
Il decreto è intervenuto in particolare a sostegno delle istituzioni universitarie e degli enti di ricerca istituendo per l’anno 2020 un apposito fondo denominato “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca” con una dotazione pari a 50 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca.
ENTI LOCALI
Il Governo ha stanziato considerevoli risorse anche per gli enti locali. Nel corso del 2020 questi potranno utilizzare gli avanzi di bilancio per finanziare spese correnti legate all’epidemia di COVID-19, infatti sono previste:
▪ disposizioni per l’utilizzo in deroga della quota libera dell’avanzo di amministrazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente all’esercizio finanziario 2020 e per la sospensione della quota capitale dei mutui delle regioni a statuto ordinario e degli enti locali;
▪ riunioni in videoconferenza, fino alla fine dello stato d’emergenza, per i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, per gli organi collegiali degli enti pubblici nazionali e per le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni.
▪ Differimento del termine di adozione dei rendiconti annuali 2019 e bilanci di previsione 2020-2022.
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