La raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE ha definito la categoria dimensionale delle piccole e medie imprese o PMI, recepita poi dal legislatore nazionale con il D.M. 18 aprile 2005, nel quale, al secondo articolo, vengono dettati i parametri al di sotto dei quali un’impresa può essere definita PMI: in particolare, le PMI devono avere meno di duecentocinquanta occupati e un fatturato annuo non superiore a cinquanta milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a quarantatré milioni di euro.
In Italia circa il 92% delle imprese (ben al di sopra della media UE) rientra nella sopradescritta categoria delle PMI, ed è questa categoria di impresa che è stata maggiormente “colpita” dalla riforma al Codice Civile operata dalla D.lgs. 14.1.2019 e che, con l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, si troverà ad affrontare ulteriori importanti cambiamenti.
Infatti, una delle principali novità della riforma apportata dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (o CCI) è costituita dall’introduzione delle “Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi”, a mezzo delle quali si mira a un’emersione precoce di casi di crisi aziendale. Lo scopo è far sì che una diagnosi immediata sia in grado di risolvere crisi temporanee prima che diventino croniche, o preservare i valori dei cespiti aziendali in caso di crisi irreversibili.
In particolare, il CCI ha individuato due pilastri per prevenire l’insolvenza: gli obblighi organizzativi, per cui le aziende, tra cui le PMI, devono dotarsi di assetti organizzativi adeguati alla rilevazione tempestiva della crisi e alla predisposizione di misure atte a contrastarla e gli strumenti di allerta, in grado di far emergere precocemente gli indizi della crisi.
Quanto agli obblighi organizzativi, il nuovo Codice all’art. 375, comma 2, ha introdotto una sostanziale riforma dell’art. 2086 c.c. disponendo, al secondo comma, che al fine di consentire una pronta emersione dello stato di crisi, l’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, dovrà «istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale» nonché dovrà «attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».
Le imprese quindi devono dotarsi di sistemi informativi e di adeguate piattaforme per poter avere un controllo di gestione dei flussi di cassa, un budget e un piano d’impresa che permettano di rilevare eventuali segnali di crisi e impostare una strategia per riportare in equilibrio economico, patrimoniale e/o finanziario la propria azienda, anche con un apposito piano di risanamento. Deve quindi essere creato un meccanismo di controllo interno operato dagli organi di controllo societari, dal revisore contabile e dalla società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, i quali devono segnalare, nel caso in cui ne riscontrino l’esistenza, i fondati indizi di crisi.
È qui che si inserisce l’innovativo strumento d’allerta “interno”: la segnalazione dell’organo di controllo degli indizi di crisi deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. Il legislatore ha indi disciplinato dettagliatamente le modalità della segnalazione cui sono tenuti gli organi di controllo, al fine di assicurare che la procedura possa risultare tempestiva ed efficace, in modo da aprire un dialogo tra gli organi. In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, si aprirà la fase di allerta c.d. “esterna”. In tali ipotesi, infatti, gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione dovranno informare senza indugio l’Organismo di Composizione della Crisi od OCRI, così come individuato all’art. 16 CCI.
Non solo, è interessante evidenziare che il legislatore ha anche previsto un “meccanismo premiale”. Infatti, la tempestiva segnalazione all’organo amministrativo costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che sia stata effettuata tempestiva segnalazione all’OCRI.
Un ulteriore strumento di allerta è costituito dall’obbligo per i c.d. creditori pubblici qualificati – Agenzia delle entrate, INPS e agente della riscossione – di dare avviso al debitore quando la sua esposizione debitoria sia considerata di importo rilevante ai sensi di quanto disposto al secondo comma dell’art. 15 CCI. Nel caso in cui il entro il termine di novanta giorni il debitore non abbia dato prova alternativamente di aver estinto il proprio debito, di aver regolarizzato i pagamenti, di essere in regola con il pagamento rateale, di aver presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l’accesso ad una procedura di regolarizzazione della crisi e dell’insolvenza, tali soggetti qualificati dovranno procedere senza indugio alla segnalazione all’OCRI.
Pertanto, le imprese devono dimostrare di avere strumenti di gestione forward looking del rischio d’impresa, ma i costi di questo passaggio, sia in termini economici che in termini di acquisizioni delle necessarie competenze, non sono trascurabili.
Sono infatti necessari ingenti investimenti sia per dotarsi di sistemi di monitoraggio del proprio rischio che per acquisire le competenze di gestione del rischio (risk management), nonché per nominare e remunerare gli organi di controllo.
La riforma, infatti, amplia in modo significativo il ruolo dell’organo di vigilanza e controllo che dovrà vigilare sull’operato degli amministratori e riconoscere i fondati indizi della crisi. Questo vale non solo per le Spa che già dovevano munirsi obbligatoriamente di un organo di controllo, ma anche per tutte le società che superano almeno una delle soglie definite dal novellato art. 2477 c.c. – totale dell’attivo dello stato patrimoniale di due milioni di euro, ricavi delle vendite e delle prestazioni di due milioni di euro, dieci unità di dipendenti occupati in media durante l’esercizio – e che dovranno dotarsi di un organo di controllo o di un revisore.
Un’importante novità è stata prevista dallo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, che verrà discusso e approvato entro la primavera del 2020.
Infatti, con la riformulazione dell’art. 389 CCI verrà probabilmente differita al 15.02.2021 l’operatività dell’obbligo di segnalazione che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili, oltre che sui creditori pubblici qualificati. La disposizione si fa carico della preoccupazione segnalata da più parti di consentire una gestione efficiente delle procedure di allerta da parte degli OCRI. A questo fine si prevede una gradualità nell’avvio del sistema delle segnalazioni all’organismo, esonerando dall’assoggettamento a tale obbligo, per sei mesi, le imprese più piccole che negli ultimi due esercizi non abbiano superato anche uno solo dei seguenti limiti: totale dell’attivo dello stato patrimoniale di 4 milioni di euro, ricavi delle vendite e delle prestazioni di 4 milioni di euro, 20 unità di dipendenti occupati in media durante l’esercizio, ove esercitate in forma societaria. È evidente che il differimento dell’entrata in vigore dell’obbligo di segnalazione all’OCRI previsto dall’art. 14, comma 2, secondo periodo, determina anche, in via riflessa, il differimento dell’operatività della causa di esonero da responsabilità prevista dal comma 3 del medesimo art. 14, che, coerentemente con quanto previsto dalla legge n.155 del 2017, presuppone non solo l’avviso all’organo amministrativo, ma anche la tempestiva segnalazione all’organismo.
Dott.ssa Margherita De Carli