Con il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Cura Italia” (il “Decreto”), recante “misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, sono stati adottati interventi di notevole portata in ambito fiscale aventi efficacia immediata.
*
Rimessione in termini per i versamenti
(ex articolo 60)
Tutti i versamenti fiscali e contributivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli previdenziali ed assistenziali e dei premi INAIL, in scadenza il 16 marzo sono prorogati al 20 marzo 2020.
Tale disposizione, benché abbia un ambito soggettivo di applicazione generalizzato, risulta assai limitata sotto il profilo temporale, così come osservato dal CNDCEC e dalla FNC.
*
Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (ex articolo 61)
Per particolari categorie di contribuenti vengono sospesi i versamenti concernenti non solo l’IVA, le addizionali IRPEF e le ritenute alla fonte, ma altresì i contributi previdenziali ed assistenziali, nonché i premi dell’assicurazione obbligatoria.
La predetta disposizione era già prevista dall’art. 8 del D.L. 2 Marzo 2020, n. 9, per quanto riguarda le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e del turismo ed i tour operator; tuttavia, il Decreto ne estende la portata applicativa, mediante un’ampia elencazione [dalla lettera a) sino alla lettera r)] inserita all’interno del comma secondo dell’articolo in esame. A mero titolo esemplificativo è possibile menzionare i seguenti soggetti, ovverosia quelli che: gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico e religioso; gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare […]. Gli adempimenti suddetti dovranno essere effettuati, senza applicazioni di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si farà luogo al rimborso di quanto già versato.
Una disciplina specifica è prevista, poi, al quinto comma del medesimo articolo, per quanto concerne le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, in quanto, in tale ipotesi, i versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Anche in tal caso non si farà luogo al rimborso di quanto già versato.
*
Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi
(ex articolo 62)
Ai sensi del primo comma dell’articolo in parola viene prevista la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020; resta, tuttavia, ferma la disposizione di cui all’art. 1 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, rubricato “disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020”.
Il secondo comma stabilisce specifiche misure finalizzate al sostentamento di soggetti titolari di partita IVA di dimensioni inferiori, individuati in base ai ricavi o compensi, in quanto particolarmente penalizzati dalle vigenti misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19; invero, i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, potranno beneficiare della sospensione dai versamenti da autoliquidazione che scadono nel suddetto periodo relativi: alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute sull’addizionale regionale e comunale, in qualità di sostituti d’imposta; all’imposta sul valore aggiunto; ai contributi previdenziali ed assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria. Tali versamenti potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si farà luogo al rimborso di quanto già versato.
La sospensione del versamento dell’imposta sul valore aggiunto – di cui al secondo comma dell’articolo in esame –, nonché i termini per effettuarlo vengono altresì estesi ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, anche con ricavi o compensi superiori ai 2 milioni di euro, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.
Infine, apposite misure vengono dettate con riferimento ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro. Invero, le somme percepite da questi ultimi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 marzo 2020, non saranno assoggettate alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis D.P.R. n. 600/1973 da parte del sostituto d’imposta, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione. Le ritenute dovranno essere versate in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Tuttavia, non potranno beneficiare della disposizione in parola i soggetti che abbiano sostenuto, nel mese precedente, spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
*
Premio ai lavoratori dipendenti
(ex articolo 63)
Ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, titolari di un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro e che durante il periodo emergenziale continuano a prestare servizio nella sede di lavoro (e che, pertanto, non beneficino del c.d. “smart-working”) spetta un premio per il mese di marzo 2020 – non concorrente alla formazione del reddito – pari a 100 euro proporzionalmente al numero di giorni di lavoro svolti nel predetto mese. I sostituti d’imposta recupereranno il premio erogato mediante l’istituto della compensazione, di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
Tale misura appare, da un lato, indubbiamente conforme alla ratio dell’intervento in esame, in quanto riconosce un beneficio a quei lavoratori che non possono accedere a misure di lavoro agile, dall’altro, probabilmente non sufficiente a coprire gli eventuali rischi a cui vengono esposti gli stessi; a tal proposito, tuttavia, risulterà di fondamentale importanza il rispetto pedissequo delle ulteriori disposizioni dettate a garanzia della salubrità e sicurezza dell’ambiente di lavoro e, in tal senso, non appare di certo casuale che la disposizione dell’articolo successivo si ponga perfettamente in linea con il perseguimento di questo obiettivo.
*
Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
(ex articolo 64)
Al fine di promuovere la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura preventiva di contenimento del COVID-19, viene previsto un credito di imposta a favore degli esercenti di attività di impresa, arte o professione. Tale agevolazione, per il periodo di imposta 2020, è pari alla misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sino ad un importo massimo del credito di imposta di 20.000 euro. L’Inail provvederà entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l’importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di cui all’art.11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Ad ogni modo le modalità per usufruire del suddetto credito d’imposta saranno delineate in un successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
*
Credito d’imposta per botteghe e negozi
(ex articolo 65)
A negozi e botteghe viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione del mese di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, al fine precipuo di contenere gli effetti negativi scaturenti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. In forza di tale ratio, pertanto, la disposizione non viene estesa alle attività che sono state qualificate come essenziali (inter alia farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020), attesa la non integrale applicazione a quest’ultime delle misure restrittive adottate.
Da tale disposizione è possibile dedurre che, a prescindere dalla situazione di oggettiva difficoltà, non vi sia un esonero dal pagamento del canone di locazione cui è tenuto il conduttore. In tal senso, appare doveroso porre una quaestio (rectius una critica quantomeno parziale) in relazione alla misura ivi prevista: invero, risulta bastevole il riconoscimento di un mero credito di imposta nei confronti di soggetti che concretamente non potranno disporre del bene immobile e che patiranno ingenti – se non totali – diminuzioni nelle loro entrate?
È evidente come il legislatore abbia inteso con tale disposizione normativa incentivare l’adempimento dell’obbligazione in capo al conduttore; tuttavia, in caso di un eventuale inadempimento da parte di quest’ultimo, una possibile risposta potrebbe rinvenirsi all’interno dei concetti di forza maggiore e factum principis.
*
Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
(ex articolo 66)
Tale norma è finalizzata a promuovere le erogazioni liberali destinate a fronteggiare l’evolversi della situazione epidemiologica causata dal COVID-19. Le predette erogazioni in denaro e in natura, effettuate da persone fisiche e da enti non commerciali, a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, spetta una detrazione dall’imposta lorda, ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.
Vengono altresì estese alle predette erogazioni liberali le disposizioni di cui all’articolo 27 L. 133/99, previste per le erogazioni in denaro e in natura effettuate in favore di popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati ed enti. Tali erogazioni liberali saranno deducibili ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive nell’esercizio in cui avviene il versamento.
L’intervento in esame, estendendo le agevolazioni anticipate dal Codice del Terzo Settore, ha sin da subito consentito un concreto supporto per il contrasto all’espansione del COVID-19, mediante importanti donazioni ad enti ed istituzioni pubbliche dello Stato e delle Regioni.
*
Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori
(ex articolo 67)
è stata disposta la sospensione dei termini dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 relativi alle attività di controllo – fatta eccezione per quanto previsto in relazione alla liquidazione delle imposte ed al controllo formale -, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.
Per quanto concerne l’attività di consulenza il primo comma dell’articolo prevede la sospensione nel periodo suddetto dei termini entro i quali l’agenzia delle entrate è tenuta a fornire risposta, anche a seguito della documentazione integrativa presentata dal contribuente, alle istanze di interpello presentate secondo la normativa richiamata all’interno della disposizione in commento. Inoltre, in considerazione della situazione emergenziale viene stabilito che per il solo periodo di sospensione degli adempimenti, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l’impiego della PEC di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l’invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.
La sospensione si applica anche in deroga all’art. 3, comma 3, della L. 212/2000 riguardante i termini di decadenza e prescrizione per gli accertamenti di imposta.
*
Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente di riscossione
(ex articolo 68)
Vengono sospesi i termini dei versamenti scadenti dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 per quanto concerne:
– cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
– avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate;
– avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
– atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
– ingiunzioni ed atti esecutivi emessi dagli enti locali.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (pertanto, entro il 30 giugno 2020).
Dovrà essere, viceversa, versata entro il 31 maggio 2020 la rata della c.d. “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020 e la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo 2020.
Il legislatore con tale norma, unitamente a quella precedente, ha, dunque, determinato una sospensione dei pagamenti e degli accertamenti esecutivi della Agenzia delle Entrate ed Enti previdenziali in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, benché limitatamente a quelli tassativamente elencati, omettendo, in tal modo, un’estensione della predetta sospensione a pagamenti derivanti da atti differenti, tra i quali, a mero titolo esemplificativo, quelli scaturenti dai c.d. “avvisi bonari”.
Infine, è possibile constatare come all’interno dell’articolo venga richiamata la disposizione di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, in forza della quale le previsioni inerenti la sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali comportano, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali. Con la conseguenza che la sospensione dei termini processuali (ex art. 83 del Decreto) opererebbe anche per i contribuenti e non solo per gli uffici, fino al 31 maggio 2020.
*
In epilogo, appare opportuno evidenziare il contenuto dell’articolo 71 relativo al conseguimento di un possibile vantaggio in termini di immagine nei confronti dell’opinione pubblica, nell’ipotesi in cui un soggetto contribuente decida di non avvalersi delle misure sospensive dei versamenti previste all’interno del medesimo Decreto.
Menzione per la rinuncia alle sospensioni
(ex articolo 71)
L’articolo prevede particolari forme di menzione per i contribuenti che, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste dal Decreto, effettuino tutti o alcuni dei versamenti sospesi, dandone previa comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze.