In data 8 marzo 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 60 il D.L. dell’8 marzo 2020, n. 11 recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria” (di seguito: “Decreto”), introdotto al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e – al tempo stesso – garantire continuità ed efficienza al servizio giustizia, cercando di contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria derivanti dalla diffusione del contagio.
In particolare, durante il periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore del Decreto e il 22 marzo 2020 – definito dallo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri periodo “cuscinetto” – le misure straordinarie hanno ad oggetto il rinvio d’ufficio delle udienze pendenti, nonché la conseguente sospensione dei termini processuali.
Si evidenzia che, all’articolo 1 del Decreto Legge è stato disposto il rinvio d’ufficio, a data successiva al 22 marzo 2020, di tutte le udienze civili e penali, nonché tributarie e militari, pendenti dinnanzi a tutti gli uffici giudiziari, e, conseguentemente, la sospensione dei termini, dal 9 al 22 marzo 2020, per il compimento di qualsiasi atto. Questa previsione, tuttavia, che non riguarda le eccezioni indicate all’articolo 2, comma 2, lett. g)[1], ha fatto sorgere molteplici dubbi interpretativi circa la sua portata applicativa.
[1] In ambito civile:
- udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
- nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
- nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- nei procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
- nei procedimenti di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- nei procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194;
- nei procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- nei procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea;
- nei procedimenti di cui all’articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.
In ambito penale:
- udienze di convalida dell’arresto o del fermo, udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale, udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda;
- udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’articolo 51 -ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
- udienze nei procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
- udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni;
- udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.
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[1] In ambito civile:- udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
- nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
- nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- nei procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
- nei procedimenti di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- nei procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194;
- nei procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- nei procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea;
- nei procedimenti di cui all’articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.
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Adottando un’interpretazione letterale e restrittiva della norma, la sospensione dei termini – disciplinata dall’articolo 1, comma 2, del Decreto secondo cui “a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1 [..]” e, quindi, recante un espresso riferimento alla disciplina del rinvio d’ufficio – dovrebbe essere circoscritta ai soli procedimenti le cui udienze siano state rinviate d’ufficio.
Tale tesi c.d. restrittiva, oltre ad essere maggiormente in linea con il tenore letterale della disposizione, è coerente con l’interpretazione secondo cui la ratio del Decreto, rinvenibile nella prevenzione del contagio da COVID-19, può porsi a giustificazione esclusivamente del differimento dell’udienza e, pertanto, i termini sospesi debbono essere strettamente correlati al predetto rinvio.
Tuttavia, ha trovato spazio anche una lettura maggiormente estensiva della norma che, al contrario, sostiene la portata generale della sospensione dei termini e la sua conseguente applicazione a tutti i procedimenti pendenti, indipendentemente dalla fissazione dell’udienza nel c.d. “periodo cuscinetto”. La tesi, oltre ad essere conforme a quanto precisato nella relazione introduttiva al disegno di legge di conversione del Decreto – depositata in data 11 marzo 2020 -, è sostenuta invocando l’irragionevolezza di un’applicazione circoscritta basata sul discrimen del rinvio dell’udienza deciso d’ufficio (con il rischio di decisioni a” macchia di leopardo”).
Infatti, si ritiene che ragioni di tutela del diritto di difesa e del contraddittorio, farebbero propendere per un’estensione del perimetro della sospensione a tutti i termini di decadenza e prescrizione
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In ambito penale:
- udienze di convalida dell’arresto o del fermo, udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale, udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda;
- udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’articolo 51 -ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
- udienze nei procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
- udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni;
- udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.
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previsti per il compimento di atti relativi ad ogni procedimento pendente che si verificano nel periodo cuscinetto.
Tuttavia, data l’assenza di un’interpretazione univoca del comma 2, dell’articolo 1, del Decreto, e non avendo la relazione illustrativa valore normativo – nonostante denoti la volontà di correggere il testo legislativo precedente –, è auspicabile un intervento chiarificatore da parte del Ministero della Giustizia.
In attesa di tale intervento, in relazione alle fattispecie ove vi sono delle scadenze di depositi di atti processuali durante il periodo c.d. “cuscinetto” e non vi sia stato il rinvio d’ufficio dell’udienza, in via estremamente prudenziale si ritiene opportuno procedere a tali depositi onde evitare il rischio di incorrere in decadenze.
Per quanto concerne i procedimenti tributari il Decreto si è limitato ad operare un mero rinvio alle disposizioni adottate in materia di giurisdizione civile e penale, di talché valgono per il processo tributario le medesime disposizioni richiamate con i dubbi menzionati.
Il Decreto ha invece previsto specifiche previsioni volte a incidere sullo svolgimento del processo amministrativo ed in particolare all’articolo 3 del Decreto 8 marzo 2020, n. 11.
La predetta disposizione, al primo comma, dispone il rinvio d’ufficio delle udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti a data successiva al 22 marzo.
Tuttavia, atteso che l’impossibilità di celebrare udienze nel c.d. “periodo cuscinetto” pone il problema della trattazione delle domande cautelari per cui sia stata o debba essere fissata udienza prima di quella stessa data, è stato opportunamente precisato che le stesse vengano definite con il rito di cui all’articolo 56 c.p.a. – rubricato “misure cautelari monocratiche” – su richiesta anche di una sola delle parti e che la relativa trattazione collegiale venga differita a data successiva al 22 marzo 2020.
In tale ipotesi, non si tratterà dell’introduzione di un procedimento cautelare nuovo (in cui il Collegio, e non il Presidente, definirebbe la domanda cautelare in via provvisoria e senza udienza), ma sarà il Presidente del Collegio o un Giudice Delegato a dover affrontare la questione, essendo stata operata una sorta di conversione dell’ordinaria domanda cautelare collegiale in una domanda cautelare monocratica.
Inoltre, in pendenza di tale periodo, è stata altresì disposta la sospensione dei termini giudiziari (in virtù del richiamo all’articolo 54, commi 2 e 3, c.p.a.), con regime equiparato a quello dell’ordinaria sospensione feriale.
Sin da subito, tuttavia, l’ambito applicativo della disposizione ha suscitato diverse perplessità non essendo chiaro se, nella sospensione, siano ricompresi anche i termini per il deposito di atti difensionali ulteriori e diversi dal ricorso introduttivo. Considerate le giustificate incertezze interpretative, con parere reso in data 10 marzo 2020, n. 571, il Consiglio di Stato ha preso posizione sul punto sostenendo la tesi restrittiva. In particolare, il perimetro della sospensione è limitato al termine decadenziale previsto dalla legge per la notifica del ricorso (di cui agli articoli 29 – 41 c.p.a.) e non anche ai termini endoprocessuali (tra cui i termini per la produzione di documenti, memorie e repliche). Infatti, alla luce della ratio che ha ispirato l’intervento, la Commissione evidenzia come tali attività possano essere svolte in via telematica – senza la presenza fisica presso l’ufficio giudiziario – e, pertanto, non possano ritenersi sussistenti le ragioni che hanno giustificato la sospensione delle udienze pubbliche e camerali.
Ad ogni modo, anche in materia di giurisdizione amministrativa, come opportunamente evidenziato dal Consiglio di Stato, si ritiene necessario un intervento chiarificatore da parte del Ministero della Giustizia volto a fugare ogni incertezza interpretativa.
Greggio & Partners – Avvocati d’Impresa