Con l’entrata in vigore del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Cura Italia” (il “Decreto”), recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, sono state introdotte disposizioni dirette a consentire alle società la convocazione dell’assemblea ordinaria entro un termine più ampio rispetto a quello stabilito dal codice civile, nonché a semplificare lo svolgimento delle assemblee in piena conformità alle misure di contenimento imposte per far fronte alla eccezionale situazione di emergenza epidemiologica.
In particolare, ai sensi del primo comma dell’articolo 106 del Decreto, rubricato “Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società”, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 2364, comma 2, c.c. – che normalmente prevedrebbe la convocazione dell’assemblea ordinaria entro il termine indicato dallo statuto, in ogni caso non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale – e dall’articolo 2478-bis c.c. – che fisserebbe nel medesimo termine la redazione da parte degli amministratori e la presentazione ai soci del bilancio d’esercizio – viene statuito che tutte le società potranno procedere alla convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio entro un termine esteso a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il secondo comma del medesimo articolo, al fine di semplificare lo svolgimento delle assemblee, e ordinarie e straordinarie, – con riguardo alle Società per Azioni, Società in Accomandita per Azioni, Società a Responsabilità Limitata, Società Cooperative e Mutue Assicuratrici – prevede la possibilità, anche in deroga alle differenti disposizioni statutarie, di espressione del voto in via elettronica o tramite corrispondenza e di intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, comma 4 (relativo alle Società per Azioni), 2479 – bis, comma 4 (relativo alle Società a Responsabilità Limitata), e 2538, comma 6 (relativo alle Imprese Cooperative e Mutue Assicuratrici) del Codice civile. Ad ogni modo, l’ultima parte della norma prevede la deroga alla necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente, il segretario o il notaio. Invero, tale disposizione risulta conforme alla recentissima massima del Consiglio Notarile di Milano (n. 187 – 11.3. 2020), in cui è stato specificato che – se di regola la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione (o comunque nel medesimo luogo) deve intendersi funzionale alla formazione contestuale del verbale dell’assemblea, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario – l’ipotesi di intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione non impedisce lo svolgimento della riunione assembleare, in quanto è possibile redigere in un momento successivo il verbale assembleare, con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica.
Il terzo comma prevede – per le Società a Responsabilità Limitata – che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, comma 4, c.c. (il quale si riferisce alle decisioni inerenti: (i) alla modificazione dell’atto costitutivo, (ii) al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modifica dei diritti dei soci, nonché (iii) alla riduzione del capitale sociale per perdite) ed alle differenti disposizioni statutarie.
Nel quarto comma sono previste regole applicabili alle Società per Azioni quotate, le quali – anche qualora lo statuto disponga diversamente – potranno ricorrere all’istituto del rappresentante designato ex articolo 135-undecies T.U.F. per l’esercizio del diritto di voto per le assemblee ordinarie e straordinarie ed avranno altresì facoltà di prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea debba svolgersi esclusivamente mediante il predetto rappresentante (al quale potranno essere conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del T.U.F.). Le disposizioni suddette, inoltre, data l’analogia di ratio, devono ritenersi applicabili anche alle assemblee degli obbligazionisti, per società con obbligazioni quotate, ai sensi dell’articolo 2415, comma 3, c.c.-
Il successivo quinto comma si limita a precisare l’estensione dell’applicabilità della precedente previsione anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
Il sesto comma detta un’apposita disciplina per banche popolari, banche di credito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici. Invero – anche in deroga all’art. 150-bis, comma 2-bis, del T.U.B., all’art. 135-duodecies del T.U.F. e all’art. 2539, comma 1, del Codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto – tali enti potranno designare, per quanto concerne le assemblee ordinarie e/o straordinarie, il rappresentante previsto dall’art. 135-undecies del T.U.F. supra menzionato. Le medesime società potranno altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante. Inoltre, viene fissato il termine per il conferimento di tale delega al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.
Il settimo comma definisce l’ambito di estensione temporale di tutte le disposizioni contenute all’articolo 106 in esame. Invero, le medesime si applicheranno alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale.
Infine, l’ultimo comma, per le società a controllo pubblico, prevede l’applicazione di tutte le disposizioni esaminate nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili, non comportando, in tal modo, nuovi o maggiori aggravi per la finanza pubblica.
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