PREMESSA
Lo scorso 17.3.2020 è entrato in vigore il tanto atteso D.L. Cura Italia (n. 18/2020), contenente misure urgenti di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tra le misure previste dal Decreto si segnala il potenziamento delle risorse del Fondo Centrale di Garanzia per l’accesso al credito delle PMI.
IL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI
Definizione di PMI
La Raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione Europea del 6.5.2003 definisce impresa “ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un’attività economica”.
La norma distingue tre categorie di imprese:
– la Micro impresa, costituita da imprese che:
- hanno meno di 10 occupati;
- hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
– la Piccola impresa costituita da imprese che:
- hanno meno di 50 occupati;
- hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
– la Media impresa costituita da imprese che:
- hanno meno di 250 occupati;
- hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Tali definizioni sono state recepite in Italia con il D.M. del 18.4.2015 (c.d. Legge finanziaria 2016) che peraltro ha sostanzialmente equiparato i liberi professionisti alle piccole e medie imprese, concedendo anche a questi ultimi la possibilità di accedere ai Fondi europei su misura.
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Che cos’è il Fondo di Garanzia per le PMI ?
Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) operativo dal 2000.
La sua finalità è quella di favorire l’accesso delle PMI alle fonti finanziarie mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca, e spesso si sostituisce, alle garanzie reali portate dalle imprese.
Grazie al Fondo l’impresa ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo.
La garanzia del Fondo è una agevolazione del Ministero dello sviluppo economico, finanziata anche con risorse europee, che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari a favore di imprese e professionisti.
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Chi può accedere al Fondo di Garanzia per le PMI?
Possono essere garantite le imprese di micro, piccole o medie dimensioni (PMI) iscritte al Registro delle Imprese e i professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte all’apposito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico.
L’impresa ed il professionista devono essere in grado di rimborsare il finanziamento garantito. Devono perciò essere considerati economicamente e finanziariamente sani sulla base di appositi modelli di valutazione che utilizzano i dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi. Le start up sono invece valutate sulla base di piani previsionali.
DECRETO “CURA ITALIA”: LE PRINCIPALI NOVITÀ APPORTATE AL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI
Il potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI
Tra le novità del decreto Cura Italia riguardanti specificatamente le PMI, all’interno del Titolo III dedicato alle “Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario” si rinviene, per l’appunto, l’art. 49 rubricato “Fondo centrale di garanzia PMI”.
In particolare, per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto (e pertanto sino al 17.12.2020) si applicheranno al Fondo le seguenti misure:
- garanzia a titolo gratuito: si sospende l’obbligo di versamento delle commissioni per l’accesso al Fondo laddove previste. Tali commissioni, infatti, come si legge nella Relazione illustrativa al Decreto, “vengono tradizionalmente ribaltate al soggetto finanziatore sul beneficiario e la loro eliminazione, pertanto, si traduce in un minor costo del credito d’imposta”;
- il tetto massimo dei finanziamenti è stato portato a quota 5 milioni di Euro (ovvero il limite maggiore consentito dalle norme europee), contro i 2,5 milioni previsti dalla normativa ordinaria. In questo modo sarà consentito alle imprese italiane che abbiano già esaurito gli spazi della garanzia di poter accedere per la maggior somma;
- innalzamento della percentuale massima di garanzia: per gli interventi di garanzia diretta la percentuale di copertura potrà essere fino all’80% per operazioni di finanziamento sotto 1,5 milioni di Euro; per gli interventi di riassicurazione la copertura potrà essere sino al 90% dell’importo già garantito da Confidi o da altri consorzi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 1,5 milioni di Euro.
Si ricorda che per le operazioni diverse da quelle a fronte di investimenti la copertura del Fondo variava tra il 30% e il 60%. La “nuova” soglia crea diversi problemi applicativi, tanto che Confindustria ha già segnalato la necessità di rimuoverla in sede di conversione. È attesa a breve, su questo come su altri aspetti applicativi delle nuove disposizioni, una circolare del Gestore del Fondo.
- l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno il 10% dell’importo del debito residuo. Tale misura consente di rispondere a prevedibili esigenze di liquidità di imprese ritenute comunque affidabili dal sistema bancario;
- le Amministrazioni e i soggetti titolari delle Sezioni speciali del Fondo o di programmi UE possano rafforzare con risorse aggiuntive il Fondo (assicurando il loro apporto ai fini dell’innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo fino al massimo dell’80% in garanzia diretta e del 90% in riassicurazione).
- l’allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento di banche o intermediari finanziari correlata all’emergenza Coronavirus;
fatte salve le esclusioni già previste all’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 6 marzo 2017[1], la possibilità delle piccole e medie imprese di accedere al Fondo è
[1] Si riporta il comma 2 dell’art. 6 del Decreto interministeriale 6.3.2017 “Ferma restando la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla vigente normativa del Fondo per l’accesso alla garanzia, il modello di valutazione non si applica alle richieste di intervento relative a operazioni finanziarie: a) riferite a nuove imprese; b) riferite a start-up innovative e incubatori certificati, qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, del decreto interministeriale 26 aprile 2013; c) di microcredito; d) di importo non superiore a euro 25.000,00 per singolo soggetto beneficiario, ovvero a euro 35.000,00 qualora presentate da un soggetto garante autorizzato; e) a rischio tripartito di cui all’articolo 8”.
- determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario (senza quindi tenere conto dei dati di Centrale Rischi e credit bureau e dei cosiddetti eventi pregiudizievoli). Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà” ai sensi dell’art. 2 punto 18 del Reg. (UE) n. 651/2014; sono invece garantitili imprese con esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate scadute e/o sconfinanti;
- è sospesa la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie (a carico dei soggetti finanziatori richiedenti).
- per il settore turistico-alberghiero e le attività immobiliari, le operazioni di investimento immobiliare con durata minimo 10 anni e importo di finanziamento superiore a 500.000,00 Euro, la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia può essere cumulata con altre forme di garanzia (anche ipotecarie) acquisite sui finanziamenti. Oggi è già previsto il cumulo entro determinati limiti (valore cauzionale dell’ipoteca non deve superare il complemento a 100 della garanzia del Fondo), va pertanto verificato se tale disposizione comporti il superamento di tali limiti;
- la possibilità di accrescere lo spessore delle tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli destinati ad imprese e/o settori e/o filiere maggiormente colpiti dalla pandemia.
- per finanziamenti erogati a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (da dichiarare tramite autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000) la garanzia è concessa automaticamente, gratuitamente e con copertura dell’80% per la garanzia diretta e del 90% in riassicurazione per finanziamenti fino a 3.000 euro e di durata massima 18 mesi meno un giorno.
- le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni od enti di riferimento, avranno la possibilità di istituire Sezioni speciali del Fondo per sostenere l’accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese (possono assicurare il loro apporto ai fini dell’innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo fino al massimo dell’80% in garanzia diretta e del 90% in riassicurazione).
- sono prorogati per 3 mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.
Si evidenzia, inoltre, che:
- il comma terzo dell’art. 49 estende e rende strutturale l’impiego delle risorse del Fondo per le garanzie di portafoglio, compresi i portafogli di minibond;
- il comma sesto dell’art. 49 prevede che per le operazioni garantite, in tutto o in parte, da sezioni speciali del Fondo (in particolare le sezioni regionali) la percentuale massima della garanzia possa essere elevata fino al maggior limite consentito dal Temporary Framework Covid-19 adottato dall’Unione Europea qualora quest’ultimo venga aumentato rispetto al limite previsto alla data di entrata in vigore della norma;
- il comma sesto dell’art. 49 prevede con decreto di natura non regolamentare del MEF possono essere individuate ulteriori tipologie di operazioni, anche per singole forme tecniche o per specifici settori di attività, per le quali le percentuali di copertura del Fondo possono essere elevate sino al limite consentito dal Temporary Framework Covid-19 adottato dall’Unione Europea.
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Gli operatori di microcredito
Per tale settore sono previste misure volte a sviluppare il microcredito: in particolare, l’art. 49, il comma quarto e quinto, del D.L. estende l’operatività del Fondo (con copertura della garanzia pari all’80%) anche ai finanziamenti bancari destinati agli operatori del microcredito. È inoltre incrementato l’ammontare massimo delle operazioni di microcredito da 25 mila a 40 mila Euro.
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Disposizioni per le attività di pesca ed agricoltura
L’art. 49, comma ottavo, del D.L. estende anche al settore dell’agricoltura e della pesca le disposizioni in materia di Fondo centrale di Garanzia per le PMI, attraverso specifiche garanzie rilasciate da ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) al quale, per tale scopo, sono stati assegnati 80 milioni di Euro.
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Chi può incrementare le risorse del Fondo ?
Prima dell’entrata in vigore del Decreto “Cura Italia” i soggetti legittimati ad incrementare le risorse del Fondo erano solamente le Banche, le Regioni, altri Enti o Organismi pubblici, la Cassa depositi e Prestiti S.p.A. e la SACE S.p.A.
Ora, al secondo comma dell’art. 49 del Decreto, tale facoltà è stata estesa anche ai privati, i quali potranno incrementare il Fondo PMI attraverso apposite Sezioni speciali.
COME ACCEDERE AL FONDO
Per accedere al Fondo l’impresa non può inoltrare la domanda direttamente al Fondo, ma deve rivolgersi alla banca per richiedere il finanziamento e, contestualmente, richiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia diretta. Sarà la banca stessa ad occuparsi della domanda.
La domanda di finanziamento deve essere accompagnata dalla dichiarazione autocertificata del richiedente, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, e avere come motivo le conseguenze della diffusione epidemiologica da Covid-19.
In alternativa, l’impresa si può rivolgere ad un Confidi che garantisce l‘operazione in prima istanza e richiede la controgaranzia al Fondo.
Per maggiori informazioni può essere consultato il sito www.fondidigaranzia.it.
IL GOVERNO ANNUNCIA GIÀ NUOVE MISURE
Il decreto Cura Italia non sarà probabilmente l’unico intervento a supporto dell’Economia italiana in tempo di crisi sanitaria. A ribadirlo anche il comma 9 dell’articolo 49 dedicato al Fondo di garanzia, nel quale si specifica come “con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la possibilità di prevedere ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese”, anche attraverso finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90%, a favore delle imprese, o delle banche e degli altri intermediari che eroghino nuovi finanziamenti alle imprese.