Premessa
Lo scorso 17.3.2020 è entrato in vigore il tanto atteso D.L. Cura Italia (n. 18/2020), contenente misure urgenti di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tra le misure previste vi è l’estensione del Fondo di solidarietà per i mutui “prima casa” (c.d. Fondo Gasparrini) anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti colpiti dalla crisi che potranno richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo per un periodo di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto.
Il Fondo di solidarietà
Che cos’è
Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa è stato istituito, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la Legge n. 244 del 24.12.2007 (successivamente modificato con la Legge n. 92 del 2012) e prevede la possibilità, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate, per un massimo di due volte e per un periodo non superiore a 18 mesi, al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, prorogando poi la scadenza finale per un periodo corrispondente al tempo della sospensione.
Chi può beneficiare del Fondo
La legge n. 92/2012 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita“, ha modificato la preesistente normativa consentendo l’ammissione al beneficio nei soli casi di:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
- cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c. (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;
- morte o riconoscimento di handicap grave, ovvero invalidità civile non inferiore all’80%.
Le situazioni di cui sopra devono essersi verificate successivamente alla stipula del contratto di mutuo e nei tre anni antecedenti la richiesta di accesso al beneficio.
N.B.: con il D.L. n. 9 del 2.3.2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” si è esteso l’intervento del Fondo di solidarietà anche alle ipotesi di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni.
I presupposti per accedere al Fondo
Le condizioni per beneficiare dell’agevolazione sono le seguenti:
- titolo di proprietà sull’immobile oggetto del contratto di mutuo;
- titolarità di un mutuo (a tasso fisso, variabile e misto) di importo erogato non superiore a 250.000,00 Euro, in ammortamento da almeno 1 anno;
- indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000,00 euro.
In caso di mutuo cointestato a due o più persone, è sufficiente che le condizioni di cui sopra sussistano nei confronti anche di uno soltanto dei mutuatari.
La sospensione del pagamento delle rate si applica anche ai mutui:
- oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130;
- erogati per portabilità tramite surroga ai sensi dell’art. 120-quater del testo unico di cui al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell’operazione di surroga;
- che hanno già fruito di altre misure di sospensione del pagamento delle rate, purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell’ammortamento superiore a 18 mesi.
Esclusioni
Sono esclusi i mutui che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
- ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;
- fruizione di agevolazioni pubbliche;
- mutui per i quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479 della legge n. 244/2007, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.
Decreto “Cura Italia”: tutele estese anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti
L’art. 54 del Decreto “Cura Italia” prevede “per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo”:
- l’ammissione ai benefici del Fondo anche per i lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato “in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data”, una riduzione del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in seguito alla chiusura o alla riduzione della propria attività lavorativa a causa delle misure adottate dall’autorità competente con il diffondersi del Covid-19;
- l’accesso al Fondo senza la necessità di presentazione dell’ISEE;
- il pagamento, da parte del Fondo, degli interessi compensativi nella misura del 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. Tale pagamento può essere richiesto dal mutuatario in caso di mutui erogati da intermediari bancari/finanziari.
La sospensione dei mutui varrà per un periodo massimo di 18 mesi, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative che regolamentano il Fondo.
Accesso al Fondo di solidarietà
Come fare richiesta
Di seguito l’iter per la richiesta di sospensione del mutuo:
- la domanda di sospensione delle rate del mutuo va presentata alla stessa Banca erogatrice del finanziamento, compilando il modulo ufficiale disponibile sul portale Consap S.p.A. (reperibile sul sito dt.tesoro.it o sul sito di Consap Spa www.consap.it). Alla domanda andrà allegata la documentazione necessaria ad attestare il verificarsi delle condizioni.
- la Banca, dopo avere acquisito la documentazione prevista e averne verificata la completezza e la regolarità formale invia telematicamente la domanda a Consap;
- acquisita la documentazione Consap, quale gestore del Fondo, s’impegna entro 15 giorni solari consecutivi a far conoscere la propria decisione rispetto alla domanda pervenuta: tale decisione viene comunicata alla Banca e l’eventuale decisione di non ammissione della domanda viene specificamente motivata;
- successivamente, la Banca ha 5 giorni lavorativi per informare il mutuatario dell’esito dell’istruttoria;
- dal giorno della comunicazione al cliente dell’esito positivo dell’istruttoria da parte di Consap, la Banca attiva la sospensione dell’ammortamento del mutuo entro 30 giorni lavorativi oppure, nel caso di mutui cartolarizzati o oggetto di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 130/1999, entro il 45° giorno lavorativo.
Il Decreto dispone che il Ministro dell’Economia e delle Finanze possa adottare, attraverso un decreto non regolamentare, le disposizioni di attuazione dell’art. 54.
Il predetto regolamento di attuazione potrà verosimilmente prevedere, in aggiunta alla documentazione sin qui prevista:
– per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, la consegna dell’autocertificazione indicata dal decreto Cura Italia ed eventuali ulteriori documenti;
– per i lavoratori dipendenti la dichiarazione dell’azienda in cui si attesta la cassa integrazione o il licenziamento;
– per i collaboratori la dichiarazione dell’azienda in cui si attesta che hanno perso il lavoro.
Non dovrà invece obbligare ad allegare l’attestazione ISEE rilasciata da un soggetto abilitato.
Chi gestisce le risorse del Fondo
A gestire le risorse del Fondo di solidarietà, che ammontano a circa 400 milioni di Euro, sarà la Consap (Concessionaria servizi assicurativi pubblici) per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.