Nel Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 (di seguito il “Decreto”), all’art. 83 recante “nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”, si è tentato di fare chiarezza rispetto ai dubbi interpretativi sorti all’indomani del precedente Decreto Legge dell’8 marzo 2020 n. 11.
In particolare, l’art. 83 del Decreto, prevede in estrema sintesi:
Rimangono ferme le eccezioni previste sia in materia civile che penale elencate al comma 3 del Decreto.
Pertanto, il legislatore non solo è intervenuto da un punto di vista temporale, ampliando il c.d. “periodo cuscinetto” già previsto dal D.L. dell’8 marzo, ma ha altresì inteso fornire chiarimenti ermeneutici circa l’ambito applicativo della suddetta sospensione: infatti, la medesima opererebbe rispetto ai termini per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione dei provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, più in generale, per tutti i termini procedurali.
In tal modo, si è determinato l’epilogo della vexata quaestio in ordine al perimetro di estensione dell’intervento, superando la tesi restrittiva che ne limitava l’applicazione ai soli atti dei procedimenti per cui era stato disposto il rinvio d’udienza, in aderenza a quanto precisato dalla Suprema Corte in data 13 marzo 2020.
Inoltre, nel Decreto, è stato ribadito:
– che qualora il decorso del termine per il compimento degli atti procedurali abbia inizio nel periodo di sospensione il computo dello stesso è differito alla fine di detto periodo;
– nell’ipotesi di computo del termine a ritroso che ricada in tutto o in parte nel periodo di sospensione,è stato espressamente previsto il differimento dell’udienza o dell’attività in modo tale da consentire il rispetto del medesimo termine.
Il Decreto non prevede una precisa disciplina per le procedure concorsuali, ma la previsione della sospensione di tutti i procedimenti civili nonché il richiamo alla sospensione, in genere, di “tutti i termini procedurali” fa ritenere che per quanto attiene al concordato preventivo (e per gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f.), la sospensione si riferisca:
– sia il termine assegnato in caso di concordato con riserva ex art. 161 sesto comma l.f. per il deposito delpiano, della proposta di concordato e della documentazione di cui all’art. 161 secondo e terzo comma l.f. o, in alternativa, per il deposito della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f., compreso il termine prorogato;
– sia le udienze relative alla inammissibilità della proposta (art. 162 l.f.), alla revoca dell’ammissione al concordato (art. 173 l.f.), alla mancata approvazione del concordato (art. 179 l.f.) e al giudizio di omologazione (art. 180 l.f.).
Peraltro, già prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto n. 18/2020, e quindi in relazione al precedente D.L. n. 11/2020, alcuni Tribunali di merito avevano ritenuto che la sospensione operasse anche in relazione alle procedure di concordato preventivo (c.d. “in bianco” o “pieno”), benché con provvedimenti non omogenei.
Ad esempio: il Tribunale di Forlì, con decreto del 10 marzo 2020 ha chiarito che procedimenti di concordato preventivo in cui pende il termine ex art. 161 ses to comma l.f. per il deposito del piano, della proposta e dell’ulteriore documentazione obbligatoria richiesta dalla legge, rientrano tra i procedimenti civili, i cui termini restano sospesi, e pertanto tale sospensione va estesa anche alle suddette procedure di concordato preventivo. Dello stesso avviso il Tribunale di Bergamo, il quale, con l’ordine di servizio del 11 marzo 2020, ha ritenuto applicabile la proroga d’ufficio dei termini per il deposito della suddetta documentazione ad integrazione del ricorso in bianco, fermi gli adempimenti informativi di cui al comma VIII dell’art. 161 L.F.; con il medesimo ordine di servizio, il Tribunale ha altresì ritenuto applicabile la sospensione dei termini per le modifiche delle domande di concordato, per il deposito delle relazioni ex art.172 L.F.
Il Tribunale di Novara, con decreto del 10 marzo 2020, ha precisato che sono assoggettati a sospensione/rinvio anche i termini per il deposito dei piani di concordato ex art. 161, comma VI, L.F., nonché per il deposito degli accordi di ristrutturazione dei debiti (oltre che per il deposito delle domande di insinuazione allo stato passivo eper le impugnazioni ex art. 99 l.f. del decreto di esecutività dello stato passivo).
In relazione ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento, si evidenzia che tali procedure potrebbero non rientrare nell’ipotesi di sospensione dei termini prevista dal Decreto n. 18/2020, laddove ritenuti quali “procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”.
In tal caso, tuttavia, è necessario che “la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.
Sul punto, peraltro, si segnala che prima del suddetto Decreto Legge n. 18/2020 e all’indomani del D.L. 11/2020, il Tribunale di Milano con una circolare del 10 marzo 2020 ha precisato, in estrema sintesi, che la sospensione non si applica alle istruttorie prefallimentari e conseguenti dichiarazioni di fallimento, quando il ritardo nella trattazione potrebbe produrre un grave pregiudizio alle parti, estendendo peraltro tale eccezione anche ai concordati preventivi con riserva e alle udienze relative all’inammissibilità del concordato preventivo, alla revoca dell’ammissione, all’udienza per la mancata approvazione, nonché a quelle relative al giudizio di omologazione.
In ogni caso, il “grave pregiudizio alle parti” deve essere realmente comprovato ed effettivamente evidente (ad esempio: l’ipotesi in cui stia per spirare il termine annuale ex art. 10 l.f. per la dichiarazione di fallimento del debitore cancellato dal registro delle imprese; il caso in cui vi sia il rischio che si consolidi l’iscrizione ipotecaria, o ancora l’ipotesi in cui stia per spirare il termine di un anno previsto dall’art. 147 secondo comma l.f. per l’estensione del fallimento ai soci a responsabilità illimitata nei casi ivi previsti).
Per quanto riguarda l’organizzazione dell’attività giudiziaria nel periodo successivo e compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 sono introdotte specifiche misure al fine sia di consentire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie del Ministero sia di evitare eventuali assembramenti.
In particolare, è prevista la facoltà: di effettuare ulteriori rinvii delle udienze anche a data successiva al 30 giugno 2020; di limitare o regolamentare gli accessi agli uffici; di adottare linee guida per le udienze; nonché di incentivare l’utilizzo del sistema telematico anche per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.
Tuttavia, si evidenzia che, con riferimento all’incentivazione di tale ultima misura, se non sorgeranno problematiche in relazione agli uffici giudiziari già attrezzati, al contrario, le medesime si verificheranno in ordine a procedimenti dinnanzi al Giudice di Pace e alla Suprema Corte di Cassazione, atteso che presso questi ultimi vige ancora il regime cartaceo.
Infine, l’art. 83 del Decreto prevede che le previsioni relative alla sospensione dei termini ivi contenute si applicano anche ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.
Inoltre sono abrogati gli artt. 1-2- del precedente D.L. n. 11/2020.
Per quanto concerne la giustizia amministrativa, analogamente al precedente D.L. dell’8 marzo, sono state adottate specifiche misure.
Invero, l’art. 84 del Decreto prevede il rinvio d’ufficio delle udienze pubbliche e delle camere di consiglio in data successiva al 15 aprile 2020, nonché nel periodo ricompreso sino a tale data la sospensione di tutti i termini processuali.
Tuttavia, nel periodo ricompreso dal 6 aprile al 15 aprile 2020, qualora ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite, le controversie fissate per la trattazione, e in udienza camerale e in udienza pubblica, passano in decisione senza previa discussione orale sulla base degli atti depositati.
La predetta richiesta deve essere depositata entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell’udienza e in tale evenienza entro il medesimo termine le parti avranno facoltà di depositare brevi note.
Inoltre, atteso che l’impossibilità di celebrare udienze nel periodo ricompreso tra il 9 marzo e il 15 aprile pone il problema della trattazione delle domande cautelari per cui sia stata o debba essere fissataudienza prima di quella medesima data, è stato opportunamente ribadito che le stesse venganodefinite con il rito di cui all’articolo 56 c.p.a. – rubricato “misure cautelari monocratiche” – su richiesta anche di una sola delle parti e che la relativa trattazione collegiale venga differita a datasuccessiva al 15 aprile 2020. Si precisa altresì che i decreti monocratici previsti dall’art. 56 c.p.a. che non sono stati trattati nei termini di cui all’art. 55 c.p.a. resteranno efficaci sino alla successiva trattazione di carattere collegiale.
In tale ipotesi, non si tratterà dell’introduzione di un procedimento cautelare nuovo (in cui il Collegio, e non il Presidente, definirebbe la domanda cautelare in via provvisoria e senza udienza), ma sarà il Presidente del Collegio o un Giudice Delegato a dover affrontare la questione, essendo stata operata una sorta di conversione dell’ordinaria domanda cautelare collegiale in una domanda cautelare monocratica.
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Greggio & Partners – Avvocati d’impresa