L’art. 72 rubricato “Misure per l’internazionalizzazione del sistema Paese” previsto all’interno del Decreto 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Cura Italia” (il “Decreto”), recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, è stato introdotto con l’obiettivo di incentivare la competitività e l’internazionalizzazione delle imprese.
Invero, il primo comma dell’articolo in esame istituisce il c.d. “Fondo per la promozione integrata” con una dotazione iniziale di 150 milioni di Euro per l’anno 2020, a supporto:
(i) della creazione di una campagna straordinaria di comunicazione, volta all’incentivazione delle esportazioni italiane e della internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall’emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19;
(ii) del rafforzamento delle attività di promozione del Sistema Paese anche per il tramite dell’Ice – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane;
(iii) del co-finanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati stranieri realizzate dalle altre Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 – ex multis Camere di Commercio, Industrie, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni – attraverso la stipula di apposite convenzioni;
(iv) della concessione di co-finanziamenti a fondo perduto fino al 50% (ex art. 2, comma 1, L. 394/1981) dei finanziamenti concessi ad imprese esportatrici per programmi di penetrazione commerciale in Paesi extra UE (finanziamenti Simest) secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato Agevolazioni della Simest, sebbene nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di stato (de minimis).
Al secondo comma, viene dettata una specifica disciplina relativa ad una serie di interventi: quelli menzionati al primo comma dell’articolo in esame; nonché quelli inclusi nel piano straordinario di cui all’articolo 30 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (il quale contiene una serie di iniziative, finanziarie e non, volte a promuovere il made in Italy e attrarre investimenti dall’estero).
Innanzitutto, con specifico riferimento all’aggiudicazione di appalti pubblici viene previsto che i relativi contratti di forniture, lavori e servizi, inerenti agli interventi suddetti, possano essere aggiudicati con la procedura di cui all’art. 63, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ossia per il tramite di una procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara.
Invero, la previsione del Decreto sembra poter essere ricondotta all’ipotesi tassativa elencata dall’art. 63, comma 2, sub c), che sancisce l’applicazione della suddetta procedura ogni qual volta ricorrano ragioni di estrema urgenza per eventi imprevedibili non imputabili all’amministrazione aggiudicatrice.
Inoltre, rispetto ai suddetti interventi, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l’Ice possono avvalersi di Invitalia (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a.), con modalità definite mediante convenzione e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il terzo comma prevede che le iniziative in esame siano realizzate nel rispetto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di internazionalizzazione delle imprese adottate dalla c.d. “Cabina di regia” (la quale risulta essere co-presieduta dal Ministro degli Affari Esteri, dal Ministro dello Sviluppo Economico e – per le materie di propria competenza – dal Ministro con delega al Turismo e composta, inter alia, dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, dai presidenti, rispettivamente, dell’Unione italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, della Confederazione generale dell’industria italiana, di R.E.TE. Imprese Italia, di Alleanza delle Cooperative italiane e dell’Associazione Bancaria Italiana) di cui all’articolo 14, comma 18-bis, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.
Inoltre, viene precisato che il criterio di riparto del Fondo per la promozione integrata verrà stabilito con decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il quale potrà apportare, con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio.
Si ricordi, infine, che il quarto comma statuisce che agli oneri di cui al primo comma si debba provvedere ai sensi dell’articolo 126 del Decreto recante “Disposizioni finanziarie”.
Conclusivamente è possibile rilevare come tale disposizione si discosti notevolmente dalle originarie intenzioni del Governo relativamente alla dotazione del Fondo supra menzionato, tuttavia, in linea con la ratio dell’intervento, non sembra potersi escludere totalmente un successivo incremento del medesimo, essendo la portata applicativa di tale articolo finalizzata ad una primaria esigenza di contenimento degli effetti negativi della pandemia sull’internazionalizzazione del sistema Paese.