Tra le varie misure di sostegno finanziario alle imprese previste dal D.L. n. 18/2020, l’art. 55 è volto ad incentivare la cessione dei crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni con l’effetto di sostenerle sotto il profilo della liquidità.
Tale norma sostituisce l’art. 44 bis del D.L. del 30.4.2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge del 28.6.2019, n. 58, che prevedeva varie misure di incentivo fiscale, tra cui la trasformazione in crediti d’imposta delle attività per imposte anticipate dei soggetti partecipanti all’aggregazione agevolata di società aventi la sede legale nella zona c.d. “Mezzogiorno.
L’art. 55 prevede, in estrema sintesi, la possibilità di trasformare in credito d’imposta le Deferred Tax Asset (DTA), ossia le attività per imposte anticipate, anche se non iscritte a bilancio, riferite:
(i) alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 84 del TUIR, alla data della cessione. Per la determinazione delle perdite fiscali, a tali fini, non si applicano i limiti di cui all’art. 84, primo comma, secondo periodo, TUIR;
(ii) all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto, non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione (c.d. “eccedenze ACE”).
Presupposto per la fruizione di tale incentivo è la cessione a terzi a titolo oneroso di crediti deteriorati, sia commerciali che di finanziamento, entro il 31.12.2020.
Per crediti deteriorati ai fini dell’applicazione di tale incentivo, sono considerati tutti quelli in relazione ai quali l’inadempimento del debitore si protrae oltre i 90 giorni dalla data di scadenza del pagamento.
Inoltre, la cessione dei crediti deve essere effettuata a favore di terzi, posto che l’art. 55 non opera in relazione a cessioni di crediti infragruppo, ossia tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ex art. 2359 c.c. e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
Ai fini della trasformazione in credito d’imposta, sono previste due soglie:
(i) le DTA rilevano per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti.
Pertanto, all’ammontare del valore nominale dei crediti complessivamente ceduti è commisurato l’ammontare massimo delle perdite fiscali e delle eccedenze ACE convertibili in credito d’imposta sulla base dell’aliquota IRES applicabile.
(ii) i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro. Nel caso di soggetti appartenenti a gruppi, il suddetto limite si calcola tenuto conto di tutte le cessioni effettuate da soggetti appartenenti allo stesso gruppo (ovviamente, con esclusione delle cessioni di crediti infragruppo).
Pertanto, alla luce di tali soglie, risulta in concreto che le DTA convertibili in crediti d’imposta, sia iscritte in bilancio che non iscritte, non possono eccedere per le singole cessioni l’importo di euro 110 milioni,
Va evidenziato che la trasformazione delle DTA in crediti di imposta è condizionata all’esercizio da parte della società cedente dell’opzione, irrevocabile, di cui all’art. 11, primo comma, D.L. n. 59/2016 che prevede in estrema sintesi il pagamento di un canone annuo pari all’1,5% della differenza (se positiva) tra l’ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate, con l’obbligo di versamento di tale canone fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2029 ed il canone è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Il credito d’imposta ottenuto dalla trasformazione delle imposte anticipate non è produttivo di interessi, costituisce un provento fiscalmente irrilevante (ai fini sia dell’IRES sia dell’IRAP) e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2020.
A seguito della trasformazione, il credito d’imposta potrà essere:
(i) utilizzato in compensazione verticale oppure orizzontale senza limiti di importo;
(ii) ceduto a terzi al valore nominale;
(iii) chiesto a rimborso in misura totale o parziale (anche da parte dell’impresa che lo abbia precedentemente acquistato).
La trasformazione in credito d’imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti e pertanto il credito d’imposta conseguito a seguito della trasformazione è fruibile per la compensazione a decorrere dal momento in cui ha acquistato efficacia la cessione dei crediti da cui è originato.
Con riferimento all’ambito soggettivo, si evidenzia la norma fa riferimento alle società e si ritiene allo stato, salvo diverse e successive precisazioni in sede di conversione del D.L., che l’incentivo non sia fruibile da imprese individuali e dagli altri soggetti non costituiti in forma di società.
Si ritiene di escludere l’applicabilità di tale norma alle società di persone, alle quali si applica il regime fiscale della trasparenza e pertanto necessariamente attribuiscono ai propri soci pro quota le perdite fiscali maturate.
L’art. 55 non si applica alle società per le quali è stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell’art. 17 del DLGS n. 180/2015 ovvero lo stato di insolvenza ai sensi della legge fallimentare e del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.