Con questa nuova decretazione d’urgenza il Governo ha modificato e sostituito il quadro normativo dettato in precedenza nel DL 6/2020 in tema di misure di contenimento della diffusione epidemiologica da Covid 19.
Rimangono in vigore i precedenti DPCM (DPCM 8 marzo 2020 – 9 marzo 2020 – 11 marzo 2020 – 22 marzo 2020) fino alla loro scadenza.
- Le nuove misure.
1.1. Questo l’elenco delle misure adottate nel decreto nell’art. 1 comma 2.
- a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
- b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
- c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;
- d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano;
- e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perchè risultate positive al virus;
- f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;
- h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell’ingresso nei luoghi destinati al culto;
- i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
- l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza;
- m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;
- n) limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all’aperto o in luoghi aperti al pubblico;
- o) possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché, di trasporto pubblico locale;
- p) sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;
- q) sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all’estero;
- r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonchè dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
- s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l’erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;
- t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all’assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte salve l’adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi;
- u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
- v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
- z) limitazione o sospensione di altre attività d’impresa o professionali, anche ove comportanti l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
- aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;
- bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);
- cc) limitazione dell’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonché agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni;
- dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute;
- ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;
- ff) predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;
- gg) previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- hh) eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate.
1.2. Come saranno adottate queste misure?
Saranno adottate con DPCM che potranno essere emanati su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonchè i presidenti delle regioni interessate.
Nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.
In casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute le misure possono essere adottate dal Ministro della salute con provvedimenti validi fino all’emanazione del DPCM.
1.3 Saranno applicate su tutto il territorio nazionale?
Saranno applicate su tutto il territorio nazionale ovvero su specifiche parti di esso per periodi predeterminati di 30 giorni, rinnovabili più volte fino alla cessazione dello stato di emergenza.
Lo stato di emergenza è fissato ad oggi al giorno 31 luglio 2020.
L’applicazione delle misure verrà improntata sulla base di principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio esistente su tutto il territorio nazionale ovvero in specifiche sue parti.
1.4. I Sindaci potranno adottare provvedimenti?
I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali.
- Le nuove sanzioni
2.1. Cosa cambia per le sanzioni?
L’art. 4 del nuovo decreto rubricato sanzioni e controlli contiene innovazioni di indubbia rilevanza e interesse.
In primis si rileva che il Governo, consapevole evidentemente delle criticità dello strumento prescelto e, in particolare, delle problematiche legate all’intasamento dei Tribunali in ragione della verosimile emissione di migliaia di decreti penali di condanna (e conseguenti opposizioni), ha ritenuto di non persistere nell’applicazione dell’art. 650 c.p. fino ad oggi prevalentemente utilizzato per sanzionare le violazioni alle misure di contenimento.
Quello contenuto dall’art. 650 cp, è un reato vero e proprio con natura contravvenzionale punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a 206,00 euro.
2.2. Per chi è stato sanzionato nel vigore delle precedenti disposizioni?
Per chi è stato sanzionato prima del 26 marzo non si applicherà, come detto l’art. 650 cp, bensì le sanzioni amministrative (v infra 2.4) nella misura minima ridotta alla metà; si tratta di una vera e propria depenalizzazione (art. 4 comma 8).
2.3. Qualora fosse già intervenuta una condanna definitiva ai sensi dell’art. 650 cp?
Si tratta di una possibilità remota vista la brevità dell’arco temporale; nella improbabile ipotesi che ciò sia avvenuto, la condanna verrà revocata e, conseguentemente, della stessa non vi sarà traccia nel casellario giudiziale dell’interessato che potrà mantenere il proprio status di incensurato.
2.4. Quali sono le nuove sanzioni?
Per chi viola le misure di cui all’art. 1 comma 2, salvo che il fatto costituisca reato, sono previste le seguenti sanzioni amministrative:
- pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000;
- se il mancato rispetto delle misure avviene con l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo (non è stato pertanto adottato lo strumento della confisca come sembrava prima dell’emissione del decreto);
- in caso di recidiva, ossia di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima;
- quanto alle attività commerciali e di impresa, laddove vengano violate le disposizioni di cui alle lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio da 5 a 30 giorni.
2.5. Vi sono norme che possono attenuare l’entità delle sanzioni amministrative?
Si applicano le norme contenute del Codice della Strada in materia di pagamento in misura ridotta; la norma di riferimento è quella contenuta nell’art. 202 commi 1, 2 e 2.1: se il pagamento della sanzione interviene entro trenta giorni decorrenti dalla data della contestazione (o della notifica) si potrà beneficiare di una riduzione pari al 30%.
Ciò potrà avvenire fino al 31.05.2020.
Il limite originario prevedeva per accedere al beneficio della riduzione, che il pagamento intervenisse entro cinque giorni; tale termine è stato portato a 30 giorni dall’art. 108 comma due del decreto legge Cura Italia (DL 18/2020)[1] .
2.6 Chi applicherà le sanzioni?
L’art. 4 comma 9 prevede: “il Prefetto, informato preventivamente il Ministro dell’Interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di Polizia e, ove occorra, delle Forze Armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze Armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l’esecuzione delle misure di contenimento di cui agli art. 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente della pubblica sicurezza”.
Una precisazione: la disposizione citata attribuisce al Prefetto il compito di assicurare l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di Polizia e, ove occorra, delle Forze Armate.
L’individuazione di quali sono le Forze di Polizia è contenuta nell’art. 16 della legge 121/1981 secondo cui sono da ritenersi tali la Polizia di Stato, Carabinieri, Forestale, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria e non anche la Municipale.
2.7. Vi sono ancora sanzioni penali?
Si, la rilevanza penale delle condotte che violano le misure di contenimento è ancora attuale.
Questo il testo dell’art. 4 comma 6: “Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7”.
[1] Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica COVID-19 e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia con il costante incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, al fine di consentire il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa volte a contenere il diffondersi della pandemia, in via del tutto eccezionale e transitoria, la somma di cui all’art. 202, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dall’entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. La misura prevista dal periodo precedente può essere estesa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive.
Quella indicata è norma specifica rivolta a coloro che, sottoposti alla misura della quarantena perché risultati positivi al virus, violino il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora (articolo 1, comma 2, lettera e).
Ai fini sanzionatori viene espressamente richiamato l’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), le cui sanzioni congiunte vengono elevate, dall’articolo 4, comma 7, all’arresto da 3 mesi a 18 mesi e all’ammenda da euro 500 ad euro 5.000.
Si tratta di un nuovo reato inerente quindi alla violazione della quarantena per i soggetti risultati positivi.
Attenzione: quella in esame non è la sola fattispecie penale che potrebbe essere posta in essere dalle singole condotte dei trasgressori; il comma 6 inizia infatti dicendo “Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato”.
Il trasgressore potrebbe infatti incorrere anche nella fattispecie di cui all’art. 452 cp delitti colposi contro la salute pubblica, nonché in ulteriori ipotesi quali le lesioni personali, dolose o colpose, e visti gli effetti anche mortali del Covid 19, anche l’omicidio.
Peraltro, laddove il trasgressore dichiari in sede di controllo di non essere sottoposto a quarantena fa una autocertificazione falsa e commette un ulteriore reato che si somma a quello di violata quarantena.