I fondi etici o socialmente responsabili, detti anche SRI (ossia “Sustainable and Responsible Investment”) sono organismi d’investimento collettivo del risparmio (OICR) che gestiscono il patrimonio, in un’ottica di massimizzazione del rendimento, investendo in imprese, settori o Stati, selezionati sulla base di criteri etici determinati ex ante[1].
Essi nascono dalla concezione che non sia più sufficiente investire per ottenere un mero profitto, ma che occorra creare anche un valore aggiunto per la società nel suo complesso. Questi fondi di investimento sono, quindi, strumenti di gestione del risparmio che consentono di investire capitali in strumenti finanziari di emittenti che sono caratterizzati da un elevato profilo di responsabilità sociale e ambientale; i titoli, pertanto, vengono acquistati sulla base del criterio ESG, acronimo che sta per Enviromental, Social and Governance, che guida il processo di ricerca, analisi e selezione dei titoli che, perseguendo gli obiettivi tipici della gestione finanziaria, tengono in considerazione aspetti di natura ambientale, sociale e di governance[2].
Questi fondi sono generalmente gestiti dalle Società di Gestione del Risparmio ovvero SGR, le quali avviano l’attività del fondo, ne stabiliscono le regole e ne gestiscono il portafoglio[3]. Esse, sono società, già esistenti o meno, che, in forza dell’articolo 34 del TUIF, devono adottare necessariamente la forma di società per azioni, essendo, pertanto, composte necessariamente dagli organi propri della stessa. Oltre agli organi propri della forma societaria delle società per azioni, molte SGR si avvalgono, al loro interno, di un comitato etico, ossia di un organo che, con funzioni consultive e di indirizzo, definisce criteri di eticità e linee guida che la società di gestione deve adottare nell’amministrare uno o più fondi d’investimento etici.
[1] D. Vandone, Il mercato italiano dei fondi di investimento socialmente responsabile, Working Paper – Università degli Studi di Milano, 2003, 17; [1] A. Di Noto, Che cos’è la finanza sostenibile e perché sta prendendo il largo, www.econopoly.ilsole24ore.com [1] L. Scialò, Fondi etici: cosa sono e perché investire, www.webeconomia.itInfine, i titoli e la liquidità del fondo vengono materialmente custoditi dalle banche depositarie, le quali hanno (anche) il compito di controllare che le attività del fondo siano allineate sia alle normative dalla Banca d’Italia sia al regolamento interno che ogni fondo adotta[4].
Per quanto concerne la disciplina normativa, il Testo Unico della Finanza ha posto alcuni obblighi a carico dei soggetti abilitati che istituiscono servizi o prodotti che possono essere ricompresi tra i “socialmente responsabili”. Anche per questi strumenti, il TUF ha prescritto la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti abilitati, sancendo, all’art. 5 TUF, l’importanza dell’informazione, in un’ottica di tutela degli investitori, assieme alla stabilità, competitività e buon funzionamento del sistema finanziario. Inoltre, lo stesso TUF, all’articolo 117 – ter, ha previsto che gli aspetti di trasparenza e correttezza fossero disciplinati dalla Consob. Pertanto, l’introduzione di questa disposizione e il successivo recepimento della direttiva europea Mifid, hanno comportato la modifica di alcune parti del Regolamento Intermediari[5] e l’introduzione dell’articolo 89, rubricato “Obblighi informativi“, e dell’articolo 90, rubricato, “Obblighi di rendicontazione“.
[4] Ibidem [5] CONSOB, Regolamento Intermediari, Disposizioni attuative dell’art. 117-ter del TUF, introdotto dalla legge n. 262/2005, in materia di finanza etica, Documento di consultazione, 7 febbraio 2007.Con il successivo recepimento in Italia della Direttiva MiFID (Market in Financial Instruments Directive, 2004/39/CE) avvenuto tramite il D.Lgs. n. 164 del 17 settembre 2007, la CONSOB ha esercitato la suddetta delega, modificando le parti del Regolamento Intermediari (adottato con delibera n. 11522/1998, ora rinumerato 16190) interessate dalle nuove disposizioni.
Per quanto riguarda gli obblighi informativi, introdotti con del regolamento Consob n. 16190, è stato sancito che i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione debbano necessariamente fornire ex ante, nel prospetto informativo e nei contratti relativi ai prodotti e ai servizi qualificati come “etici” o “socialmente responsabili”, le seguenti informazioni:
- gli obiettivi e le caratteristiche in relazione ai quali il prodotto o servizio è qualificato come etico o socialmente responsabile;
- i criteri generali di selezione degli strumenti finanziari in virtù degli obiettivi e delle caratteristiche precedentemente delineati;
- le politiche e gli obiettivi eventualmente perseguiti nell’esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio;
- l’eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale o ambientale di proventi generati dai prodotti offerti e dai servizi prestati e la relativa misura;
- le eventuali procedure adottate per assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a), compresa la presenza di organi specializzati istituiti all’interno dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione e le relative funzioni;
- l’adesione a codici di autoregolamentazione, promossi da soggetti specializzati.
Per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza, in base all’art. 90 del regolamento Consob, questi si sostanziano in obblighi di rendicontazione da assolvere in sede di predisposizione dei rendiconti periodici previsti dalla normativa. In particolare, l’obbligo deve essere rispettato almeno nell’ultima rendicontazione dell’anno, attraverso l’indicazione di informazioni relative a:
- l’illustrazione dell’attività di gestione in relazione ai criteri generali di selezione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio;
- le informazioni in merito all’eventuale esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio;
- le informazioni circa l’eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale o ambientale di proventi generati dai prodotti offerti e dai servizi prestati e la relativa misura.
Per ciò che concerne il regime fiscale del fondo, esso, essendo un organismo d’investimento collettivo del risparmio (OICR), vede l’applicazione dell’Imposta sul reddito delle società ex articolo 73 TUIR.
Inoltre, con l’entrata in vigore della riforma sulla tassazione delle rendite finanziarie, dal 1° Gennaio 2012 l’aliquota di tassazione sui redditi di capitale derivanti dall’investimento in Fondi è stata variata dal 12,5% al 20%. Dal 1° Luglio 2014 l’aliquota è stata aumentata al 26%. La tassazione viene applicata alla realizzazione “per cassa”, ossia quando vengono liquidate le quote o quando il fondo distribuisce i proventi.
La tassa viene applicata sulla differenza di valore tra l’acquisto e la vendita e, se le quote sono espresse in valuta estera, l’aliquota del 26% viene applicata anche sull’eventuale plusvalenza realizzata grazie all’effetto cambio.
Infine, per ciò che concerne la possibilità di creare un fondo d’investimento etico, avente il fine di promuovere attività di ricerca medica e in materia di bioscienza, sono stati rinvenuti fondi d’investimento etici finanziatori di fondazioni, come ad esempio:
– Top Funds Selection iCare, frutto della partnership tra Gruppo Sella e Fondazione Veronesi, che nella misura pari allo 0,3 % annuo del patrimonio complessivo finanzia la Fondazione Umberto Veronesi; nello specifico il fondo di investimento è stato realizzato da Sella Sgr, con l’obiettivo di coniugare la finanza con la ricerca scientifica, onde promuovere investimenti socialmente responsabili in aziende che operano per lo sviluppo di condizioni di vita migliori delle persone, in linea con le finalità della Fondazione. Il portafoglio di TFS iCARE è composto da fondi tematici selezionati dal team di gestione di Sella Sgr fra i principali player sul mercato, specializzati nella ricerca di società che promuovono soluzioni per l’innovazione nella cura, l’ambiente, la ricerca e l’etica. La raccolta realizzata attraverso la sottoscrizione del fondo, nella misura pari allo 0.3 per cento annuo del patrimonio complessivo, finanzierà progetti di ricerca specifici proposti da Fondazione Umberto Veronesi e selezionati da un comitato etico interno al gruppo Sella;
– BNL per Telethon che devolve lo 0,60% alla Fondazione Telethon e, in particolare, al Centro Studi, ossia l’osservatorio scientifico di Telethon creato per monitorare le attività di ricerca finanziate dalla Fondazione.
Dott.ssa Alice Mariga