La riforma del processo civile disciplinata dal d.lgs 149/2022 in attuazione della legge delega n. 206/2021 ha introdotto importanti novità in materia di arbitrato.

Le novità più importanti introdotte dalla nuova disciplina riguardano la  tutela cautelare in materia arbitrale, ed in particolare

  • il riconoscimento agli arbitri rituali del potere di emettere misure cautelari.

Nell’affermare il potere cautelare degli arbitri, la legge delega ha rovesciato il sistema in un duplice senso. Si passa infatti da un divieto, attenuato solo dalla presenza di una diversa disposizione di legge, a un consenso generalizzato, delimitato invece da una disposizione di legge preclusiva.

 

  • La reclamabilità dei provvedimenti cautelari degli arbitri.

A questo proposito, viene stabilito che il reclamo si svolga davanti al giudice ordinario e, tenuto conto che la delega individua come ragioni per l’impugnazione della misura cautelare quelle indicate dall’articolo 829 c.p.c., per analogia sistematica il giudice preposto al controllo della misura cautelare è la Corte d’Appello.

 

  • il controllo del Giudice ordinario sull’attuazione della misura cautelare emessa in arbitrato.

 

Ne parla l’Avv. Ilaria Manin in questo articolo pubblicato nel sesto numero di GG24, Diario di Impresa, Diritto e Cultura, predisposto in collaborazione con il Gruppo Il Sole 24 Ore.

 

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