Le disposizioni del decreto in esame si applicheranno dal 4.5.2020, in sostituzione di quelle del DPCM 10.4.2020 e saranno efficaci sino al 17.5.2020, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 2 (“Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali”), commi 7, 9 e 11, che troverà applicazione dal 27.4.2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto del 10 aprile.
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Di seguito le principali novità introdotte con il DPCM:
- A) SPOSTAMENTI
E’ previsto il divieto di trasferirsi o spostarsi in una Regione diversa rispetto a quella in cui ci si trova, salvo che per:
– comprovate esigenze lavorative;
– assoluta urgenza;
– motivi di salute.
E’ consentito spostarsi all’interno della Regione per:
– comprovate esigenze lavorative;
– motivi di salute;
– situazioni di necessità. Si considerano necessari gli spostamenti per visitare i propri “congiunti”, purché venga rispettato il divieto di assembramento ed il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e vengano utilizzati i dispositivi di protezione individuale.
È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
E’ previsto il divieto ASSOLUTO di spostarsi:
– per i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37.5, con l’obbligo di:
- rimanere presso il proprio domicilio;
- limitare al massimo i contatti sociali;
- contattare il medico curante.
– dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena, ovvero risultati positivi al virus.
È comunque vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di tale prescrizione.
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- B) Dispositivi di Protezione Individuale (rectius: Mascherine)
Dal 4 maggio 2020, ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19, è obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nei luoghi chiusi aperti al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte quelle occasioni in cui non sia possibile garantire in modo continuativo il mantenimento della distanza di sicurezza.
Non sono soggetti a tale obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
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- C) Attività sportive
Non è consentito svolgere attività ludiche o ricreative all’aperto.
Dal 4 maggio 2020 si potranno svolgere:
– attività sportive o motorie individuali, ovvero con accompagnatore per minori e persone non completamente autosufficienti, purché nel rispetto della distanza interpersonale di 2 metri per l’attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività;
– allenamenti per professionisti o non professionisti (riconosciuti da CONI, CIPI e dalle varie Federazioni) per quanto concerne le discipline individuali.
Sono in ogni caso sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.
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Restano sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, l’apertura di musei, i servizi per l’infanzia, le attività didattiche e scolastiche, le attività di formazione escluse quelle di tipo sanitario, i viaggi organizzati e le visite guidate, le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
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- D) Parchi, Ville e Giardini pubblici
L’accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici sarà consentito dal 4 maggio 2020, senza assembramenti e con l’obbligo del mantenimento della distanza interpersonale di 1 metro. Il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di tale prescrizione.
Le aree attrezzate per il gioco dei bambini rimangono chiuse.
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- E) Attività produttive industriali e commerciali
Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 del decreto in esame (tra le quali il tessile, la moda, la fabbricazione di auto, il comparto del vetro, la fabbricazione di mobili), le quali dovranno rispettare le prescrizioni del Protocollo di sicurezza condiviso per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei luoghi di lavoro, sottoscritto il 24.4.2020 tra Governo e parti sociali.
Per le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, è consentito lo svolgimento di tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.
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- F) Servizi di ristorazione e cibo da asporto
Dal 4 maggio 2020 è consentita la ristorazione con asporto, fermo restando l’obbligo di rispettare le distanze interpersonali di almeno 1 metro, nonché il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.
Restano chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e di rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali.
Rimangono aperti i servizi di ristorazione siti negli ospedali e negli aeroporti, con l’obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro.
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- G) Servizi per la persona
Restano sospese le attività inerenti servizi alla persona tra le quali parrucchieri, barbieri ed estetisti, ad eccezione di quelle indicate all’allegato 2 del decreto in esame:
- lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
- attività delle lavanderie industriali;
- altre lavanderie, tintorie;
- servizi di pompe funebri e attività connesse.
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- H) Cerimonie religiose
Dal 4 maggio 2020 sono consentite le cerimonie funebri alle quali potranno partecipare i “congiunti” (presumibilmente i parenti di grado più stretto), fino ad un massimo di 15 persone, da svolgersi preferibilmente all’aperto, con l’obbligo di utilizzo di mascherine e rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.
E’ in fase di studio un protocollo che consenta quanto prima la partecipazione dei fedeli alle cerimonie religiose in sicurezza.