Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa – Ordinanza del 19.9.2020
“L’accesso alla documentazione previsto per le s.r.l. ha carattere tipico, e attiene alla documentazione amministrativa e sociale della s.r.l.. Ma poiché il diritto di accesso ha ad oggetto quanto attiene alla amministrazione della società, nell’ambito dell’art. 2476 comma 2 c.c. rientra anche quella documentazione, attinente alla, o propria della controllata, oppure attinente ai rapporti fra le due, che si trovi presso la s.r.l. controllante o che sia nella sua disponibilità: deve presumersi, per tale presenza o disponibilità presso la controllante, che tale documentazione sia essenziale alla gestione dei rapporti della prima con la seconda, e quindi, per quel che rileva ex art. 2476 c.c., alla gestione della s.r.l.”.
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Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, con Ordinanza del 19.09.2020, si è pronunciata sulla spinosa questione relativa al diritto del socio della s.r.l. controllante di accedere ed estrarre copia dei documenti sociali e contabili della s.p.a. controllata.
La pronuncia trae origine da un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. promosso da alcuni soci di minoranza della s.r.l. controllante che, anche ai fini di valutare l’esatta appostazione in bilancio del valore della partecipazione della s.p.a. controllata, hanno richiesto alla s.r.l. di mettere a loro disposizione la documentazione sociale e contabile della s.p.a. che fosse ragionevolmente necessaria ovvero in concreto esaminata/utilizzata per l’esercizio delle proprie funzioni dall’organo amministrativo della s.r.l. medesima.
A fondamento della pretesa azionata diversi elementi: (i) la (presunta) attività di direzione e coordinamento della controllante sulla controllata, anche in virtù della partecipazione di maggioranza della s.r.l. nella s.p.a. e della tenuta del bilancio consolidato da parte della s.r.l. controllata; (ii) il fatto che la s.r.l. controllante avesse quale unico oggetto sociale la gestione di partecipazioni societarie; (iii) la parziale coincidenza della compagine sociale e dell’organo amministrativo della controllata e della controllante; (iv) l’identità del collegio sindacale e del revisore dei conti della controllante e della controllata.
Sulla questione si rinvengono pochissimi precedenti (rectius: due): l’ordinanza del Tribunale di Torino del 20.02.2019, laddove il socio non amministratore di una S.r.l. holding (non operativa) aveva richiesto ed ottenuto di procedere ex art. 2476 c.c. all’esame dell’intera documentazione sociale e contabile della S.r.l. partecipata e, tramite quest’ultima, della documentazione sociale di una S.r.l. a socio unico controllata “indiretta” e l’ordinanza del Tribunale di Milano del 27.9.17, ove il socio di minoranza (non amministratore), titolare di una partecipazione pari al 20% di una S.r.l., aveva ottenuto di procedere ex art. 2476 c.c. all’esame dell’intera documentazione sociale e contabile della S.p.a., partecipata della S.r.l. medesima.
Il Tribunale lagunare, in linea con le citate pronunce di merito, ha stabilito che il diritto di controllo ex art. 2476, secondo comma, c.c. ha ad oggetto quanto attiene all’amministrazione della società e, pertanto, si estende anche alla documentazione sociale e contabile della s.p.a. controllata o alla documentazione che concerna i rapporti tra la controllante e la controllata e che si trovi presso la s.r.l. controllante o di cui quest’ultima abbia avuto la disponibilità dalla controllata.
In particolare, l’accesso a tale documentazione deve ritenersi essenziale alla corretta gestione dei rapporti tra la controllante e la controllata atteso che solo a mezzo di tale consultazione il socio della s.r.l. controllante, che si trova in una situazione di “sconoscenza”, può effettivamente comprendere: (i) se la controllante eserciti attività di direzione e coordinamento sulla controllata; (ii) la congruità delle scelte amministrative della controllante (affinché il socio non amministratore possa condividerle o contestarle e determinarsi nella vita sociale o fuori da essa a tutela dei propri interessi); (iii) elementi utili a determinare la valutazione della propria quota sociale.
Ergo, è dovere della s.r.l. controllante rendersi parte diligente presso la s.p.a. controllata per riottenere la disponibilità di tali documenti ed esibirli ai propri soci che ne facciano richiesta e, ove concretamente occorrente, fornirne – a spese del socio richiedente – copia.
Il Tribunale ha così accolto il ricorso d’urgenza avviato dalle socie della s.r.l. posto che il periculum in mora all’evidenza era costituito dalla “radicale negatoria finora frapposta alla loro conoscenza”.
Avv. Alice Rodighiero