Il Tribunale di La Spezia, con pronuncia del 10 settembre 2018, ha ritenuto che l’art. 7 della legge n. 3/2012 sul sovraindebitamento contrasti con il Trattato dell’Unione Europea, giacché lo stesso violerebbe il principio di neutralità dell’imposta.
Tale principio fiscale, previsto dal diritto dell’Unione Europea, impone al legislatore nazionale di non introdurre, in materia di imposta sul valore aggiunto, significative differenze tra i contribuenti.
Tuttavia secondo il Tribunale spezzino nell’ambito delle procedure concorsuali italiane, è evidente l’esistenza di significative differenze tra contribuenti, in particolare in materia di imposta sul valore aggiunto: ad esempio, in forza del disposto dell’art. 7 co. 1 terzo periodo Legge 3/2012, gli imprenditori soggetti alla procedura di accordo di composizione della crisi non possono concordare all’interno della procedura il pagamento soltanto parziale del credito dello Stato in materia di imposta sul valore aggiunto. Invece, a norma degli artt. 160 ss. Rd 267/1942 gli imprenditori soggetti alla procedura di concordato preventivo beneficiano in sede concordataria della possibilità del pagamento ridotto del debito a titolo di imposta sul valore aggiunto.
Il principio di neutralità potrebbe essere derogato solo dalla necessità dell’osservanza di altro principio generale indicato in materia dall’Unione Europea, che sarebbe quello di effettività della riscossione: il Tribunale di La Spezia evidenzia, tuttavia, che i Giudici Europei hanno ritenuto che la possibilità per l’imprenditore in concordato preventivo di pagare solo in misura parziale il proprio debito IVA sia compatibile con il principio di effettività della riscossione dell’IVA imposto dall’Unione Europea, allorquando la disciplina della procedura di concordato preventivo comporti che il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, ancorché parziale, sia il migliore concretamente realizzabile sia nell’an sia nel quantum.
Il Tribunale in esame, pertanto, evidenzia che il principio sancito dalla Corte di Giustizia Europea in materia di concordato preventivo, dovrebbe trovare applicazione anche con riferimento alla procedura di accordo di composizione della crisi, giacché in entrambe le procedure: (i) i crediti muniti di privilegio, pegno ed ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente purché il piano ne preveda la soddisfazione, in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione (cfr. art. 160 co. 2 Rd 267/1942 e art. 7 L. 3/2012); (ii) sono sottoposte al voto di tutti i creditori per i quali la proposta non preveda il pagamento integrale e crediti e che i creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca di cui è previsto l’integrale pagamento non siano computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non possano esprimersi sulla propost (cfr. art. 177 Rd 267/1942 e art. 11 co. 2 Legge 3/2012); (iii) il creditore che abbia espresso un voto negativo rispetto alla proposta avrà il diritto di contestarla sia dinanzi al medesimo Giudice della procedura o, successivamente all’omologazione, contestando la legittimità nel rito e nel merito del provvedimento di omologa (cfr. artt. 180 e 183 Rd 267/1942 e art. 12 L. 3/2012).
Secondo il Tribunale di La Spezia, pertanto, non si giustificherebbe una diversità di trattamento in materia di imposta sul valore aggiunto tra i creditori soggetti alla disciplina del concordato preventivo e gli imprenditori soggetti a quella di accordo di composizione della crisi.
Conseguentemente, il Giudice di Merito, ha ritenuto la disciplina di cui all’art. 7 L. 3/2012, limitatamente al c.d. divieto di falcidia dell’IVA, in contrasto con i principi fiscali dell’Unione Europea, vincolanti per il legislatore nazionale e, per l’effetto, ha disapplicato la normativa interna nel caso concreto prospettatogli.
Emerge, inoltre, che l’art. 7, L. Legge 3/2012 presenta profili di incostituzionalità relativamente agli artt. 3 e 97 Cost.: infatti, quanto all’art. 3 della Cost.In merito al primo articolo, la previsione della norma in commento violerebbe il principio di uguaglianza di trattamento di tutti soggetti debitori che si trovano nella medesima situazione di crisi; quanto invece alla violazione dell’art. 97 Cost., secondo cui la legge deve organizzare i pubblici uffici in modo da assicurarne il buon andamento, l’illegittimità si verificherebbe in quanto verrebbe precluso alla Pubblica Amministrazione di condursi secondo criteri di economicità e di massimizzazione delle risorse nel caso concreto; e questo anche quando in realtà ciò sarebbe possibile consentendo ad un pagamento del credito IVA parziale, ma in termini più rapidi ed in misura non inferiore alle alternative meramente liquidatorie.