La Corte di Cassazione, Sez. VI, con ordinanza 23.7.2020, n. 15830, si è pronunciata sull’applicabilità di una clausola compromissoria, contenuta nello statuto sociale, ad una azione di responsabilità proposta dal curatore nei confronti degli amministratori ai sensi dell’articolo 146 l.f.-
La pronuncia ha avuto origine a seguito dell’impugnazione, con regolamento di competenza, della sentenza emessa in data 7.2.2019 dal Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, che, pronunciandosi sulle domande proposte dalla curatela del fallimento nei confronti degli ex amministratori della società, ai sensi degli articoli 146 l.f., 2393 e 2394 c.c., ha dichiarato la propria incompetenza quanto all’azione sociale di responsabilità, devolvendo, la relativa controversia, alla competenza arbitrale e ha, invece, disatteso l’analoga eccezione relativamente all’azione di responsabilità verso i creditori sociali, disponendo richiamarsi la causa sul ruolo per l’istruttoria in ordine a questa.
La Corte si è pronunciata ribadendo l’orientamento costante e ormai consolidato secondo il quale, in caso di fallimento di una società, la clausola compromissoria contenuta nello statuto della stessa, non è applicabile all’azione di responsabilità proposta dal curatore ai sensi dell’art. 146 l.f.-
Tale principio trova la propria giustificazione nel contenuto unitario e inscindibile dell’azione in oggetto, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale, previsto a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali; deve, infatti, ritenersi che, con l’esperimento dell’articolo 146 l.f., il curatore intenda promuovere sia l’azione prevista dall’articolo 2393 c.c. sia quella all’articolo 2394 c.c., in riferimento alla quale, trovandosi i creditori sociali in una posizione di terzietà rispetto alla società, non può operare la clausola compromissoria.
Infatti, con l’iniziativa processuale del curatore in posizione di terzo, le azioni di cui agli articoli 2393 e 2394 confluiscono nell’unica azione prevista dall’articolo 146 l.f., con conseguente cumulo dei presupposti e degli scopi delle due azioni ordinarie, non risultando, pertanto, possibile una separazione delle cause.
Quindi, la Corte, essendo quella in questione un’azione unitaria, cumulativa e inscindibile, esercitata ai sensi dell’articolo 146 l.f., ha dichiarato la competenza del Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa.
Dott.ssa Alice Mariga