La Corte di Cassazione ha affrontato per la prima volta il tema della possibilità per il debitore di prevedere la dilazione del pagamento dei creditori privilegiati anche nell’ambito del sovraindebitamento.
Nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte, l’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento prevedeva il pagamento del saldo del mutuo ipotecario sino ad estinzione del debito secondo l’originale piano di ammortamento
La relativa domanda di omologazione di tale accordo era stata rigettata dal Tribunale di prime cure in quanto, in estrema sintesi, non sarebbe stata possibile la dilazione del pagamento del creditore ipotecario, a maggior ragione nei casi ove non sia prevista alcuna continuità.
Anzitutto la Corte di Cassazione ha esaminato un aspetto non affrontato dal ricorrente, ossia che sebbene la Legge n. 3 del 2012 non contenga un esplicito richiamo all’art. 55 secondo comma l.f., comunque deve trovare applicazione anche alla disciplina del sovraindebitamento la regola generale per la quale tutti i crediti anteriori si considerano scaduti alla data dell’apertura della procedura, attesa la comune natura di procedura caratterizzata dal crisma della concorsualità.
Questo comporta pertanto che anche il debito derivante da un mutuo ipotecario deve considerarsi scaduto nel momento dell’apertura del procedimento, senza alcuna rilevanza dell’originario piano di ammortamento.
Per altro verso, la Corte di Cassazione ha rilevato come si debbano estendere anche all’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al possibile contenuto della proposta concordataria (laddove compatibili).
Pertanto, considerato che nell’ambito del concordato preventivo è stata riconosciuta la possibilità di dilazione del pagamento dei creditori prelatizi, equivalente ad una soddisfazione non integrale degli stessi con conseguente equiparazione – per la parte di credito che si possa in tal senso ritenere non interamente soddisfatta – ai creditori ai fini del voto diritto di voto, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto quindi errato affermare che nella procedura di accordo ex lege n. 3/2012, sia precluso al debitore proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario al di là della fattispecie di continuità d’impresa e al di là del termine previsto dall’art. 186 bis l.f.
(Avv. Filippo Greggio)