Nell’ambito di quelle norme del d. lgs n. 14/2019, che sono già entrate in vigore (precisamente, dal 16 marzo scorso), assume un’importanza centrale l’art. 375, 2 c., il quale, oltre a mutare la rubrica dell’art. 2086 c.c., lo ha integrato con un secondo comma, ai sensi del quale l’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva “ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
La portata della riforma così delineata, non consta tanto, o solo, nell’introduzione dell’obbligo di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili, ma quanto nella necessità di cucirli addosso all’impresa.
Gli assetti organizzativi, infatti, non erano sconosciuti al nostro ordinamento: ciò che era già codificato per le società di azioni ha assunto carattere generale per tutte le società collettive. Basti pensare che all’art. 2403 c.c., così come riformato nel 2003, già si trova la dicitura “assetti organizzativi, amministrativi e contabili”. Ed, infatti, gli assetti sono già noti al nostro ordinamento: si pensi, ad esempio, ai modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, alla sicurezza informatica Regolamento UE 679/2016 o alla Privacy D.Lgs. 101/2018 (GDPR).
Fondamentale è quindi capire cosa si intenda per assetti. Il profilo organizzativo attiene al “momento” funzionale, riferendosi alle procedure circa l’esercizio delle prerogative poste in capo ai vari soggetti. Si fa dunque riferimento al complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità. Quanto all’assetto amministrativo, esso identifica l’insieme delle procedure dirette a garantire l’ordinato svolgimento delle attività aziendali e delle singole fasi, mentre l’assetto contabile si riferisce al sistema di rilevazione dei fatti di gestione.
Si parla di “sartorialità” degli assetti proprio per indicare la cogente necessità di adeguarli alla natura e alle dimensioni dell’impresa. È dunque necessario applicare il principio di proporzionalità: non tutte le società hanno la stessa complessità (e stessi rischi) e quindi non tutte devono dotarsi degli stessi assetti.
La collocazione corretta degli assetti da parte dell’imprenditore sarà capace di creare il primo campanello d’allarme per valutare la possibile crisi dell’impresa.
Dott.ssa Margherita De Carli