L’AGGIO DI RISCOSSIONE NON È DOVUTO SE LA CARTELLA DI PAGAMENTO VIENE NOTIFICATA DOPO L’APERTURA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE

di Simone Furian, avvocato e commercialista e Marco Greggio, avvocato

1. L’evoluzione del sistema di riscossione nell’ordinamento tributario italiano

2. La natura del credito derivante dall’attività di riscossione posta in essere dal concessionario 

3. Il credito per aggio di riscossione nelle procedure concorsuali

3.1 Il credito per aggio quando la riscossione sia iniziata dopo l’apertura della procedura concorsuale

3.2 Il credito per aggio fatto valere prima dell’apertura della procedura fallimentare è credito chirografario o privilegiato?

4. Conclusioni