Con un interessante provvedimento del 14.2.2019, il Tribunale di Venezia ha autorizzato inaudita altera parte la sospensione di un contratto di locazione finanziaria immobiliare per la durata di 60 giorni con decorrenza ex art. 169 bis l.f., fissando l’udienza per la comparizione delle parti in merito alla richiesta di autorizzazione allo scioglimento del suddetto contratto avanzata dall’istante.
In particolare, nel caso affrontato dal Tribunale di Venezia la società debitrice aveva presentato, contestualmente al piano ed alla proposta di concordato, l’istanza per l’autorizzazione allo scioglimento di un contratto di leasing immobiliare ex art. 169 bis l.f., richiedendo in via preliminare ai sensi del combinato disposto degli artt. 169 bis l.f. e 669 sexies c.p.c. l’autorizzazione inaudita altera parte alla sospensione di tale contratto e la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti o, in alternativa dell’audizione delle parti nelle modalità ritenute più opportune, per la modifica del suddetto provvedimento di autorizzazione alla sospensione con l’emissione del provvedimento di autorizzazione allo scioglimento.
La richiesta di scioglimento del contratto di leasing si basava sul fatto che il valore di mercato dell’immobile concesso in leasing era di gran lunga inferiore rispetto all’ammontare complessivo dei canoni pregressi non pagati, maggiorato del valore attuale dei canoni da maturare e del prezzo di riscatto dell’immobile, di tal ché tale contratto di leasing risultava financo antieconomico per la società e in ogni caso non più funzionale al piano concordatario.
Parimenti, la debitrice rappresentava al Tribunale il proprio inadempimento al pagamento di alcuni canoni di leasing e che pertanto sussisteva il concreto rischio che la concedente dichiarasse risolto il contratto, con conseguente applicazione della penale contrattuale che sarebbe gravata sulla massa dei creditori in prededuzione, in luogo dell’indennizzo ex art. 169 bis l.f. in chirografo appostato nel piano concordatario tra i fondi rischi chirografari.
Pertanto, considerato che i provvedimenti di cui all’art. 169 bis l.f. hanno effetto dalla data di comunicazione del provvedimento autorizzativo all’altro contraente, la debitrice istante rilevava come qualora fosse stata fissata l’udienza di convocazione della società di leasing (o, in alternativa, un termine per il deposito di una memoria) al fine di garantire il contraddittorio, nelle more quest’ultima avrebbe potuto dichiarare risolto il contratto, atteso l’inadempimento della ricorrente al pagamento di alcuni canoni.
Qualora si fosse verificato tale scenario, l’iniziativa assunta dalla debitrice ai sensi dell’art. 169 bis l.f. sarebbe risultata vanificata, con la probabile conseguenza di rendere inattuabile il piano e la proposta di concordato per effetto dell’aumento esponenziale della prededuzione gravante sulla massa dei creditori.
Considerate tali motivazioni, il Tribunale di Venezia ha accolto la richiesta formulata dalla società ricorrente, concedendo la sospensione ex art. 169 bis l.f. inaudita altera parte prima dell’instaurazione del contraddittorio, proprio alla luce degli interessi in gioco: da un lato, la dichiarazione di risoluzione per inadempimento da parte della società di leasing – che potrebbe intervenire a seguito della convocazione della stessa in udienza – determinerebbe delle conseguenze irreversibili, ossia l’insorgenza di un credito in prededuzione, a scapito della massa creditoria, dall’altro lato la natura temporanea della sospensione, incidendo solo provvisoriamente sui diritti del terzo contraente, non pregiudica effettivamente le sue ragioni.
In tal modo l’autorizzazione alla sospensione del contratto concessa inaudita altera parte si appalesa come uno strumento “ponte” fino all’esame ed alla decisione in ordine alla richiesta di scioglimento, in relazione alla quale è garantito il contraddittorio della società di leasing.
Frattanto la società debitrice non correrà il rischio di vedere risolto il contratto, ricevendo così una forma di protezione alla propria iniziativa giudiziale che altrimenti avrebbe potuto risultare del tutto vana.
Avv. Filippo Greggio