Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 22437 del 24 settembre 2018 si sono pronunciate in tema di validità delle clausole claims made.
L’ordinanza di rimessione del 8.1.2018 della Terza Sezione aveva chiesto alle Sezioni Unite di pronunciarsi sia sotto il profilo della non qualificabilità della richiesta di risarcimento quale “sinistro” ai fini della polizza assicurativa, sia sotto il diverso profilo della strutturale, e quindi intrinseca, “immeritevolezza” del meccanismo claims made, con particolare riguardo ai casi in cui la polizza non preveda la c.d. “postuma” (anche nota come discovery period o sunset clause). In particolare nell’ordinanza di rimessione si chiedeva alle SS.UU. di stabilire se:
- non è consentito alle parti elevare al rango di “sinistri” fatti diversi da quelli previsti dall’art. 1882 c.c., ovvero, nell’assicurazione della responsabilità civile, da quelli previsti dall’art. 1917, comma primo, c.c.;
- nell’assicurazione della responsabilità civile deve ritenersi sempre e comunque immeritevole di tutela, ai sensi dell’art. 1322 cc., la clausola la quale limiti l’indennizzo non già in base alle condizioni contrattuali vigenti al momento in cui l’assicurato ha causato il danno, ma in base alle condizioni contrattuali vigenti al momento in cui il terzo danneggiato ha chiesto all’assicurato di essere risarcito, c.d. clausola claims made.
La pronuncia delle Sezioni Unite ha rimosso i preesistenti dubbi (cfr. Cass, sez. III civ., 10560/2017) e confermato che la clausola claims made non è strutturalmente ed intrinsecamente invalida, in quanto da un lato la richiesta risarcitoria ben può assumere la qualifica di “sinistro” ai fini di polizza e, dall’altro viene negata la possibilità di sottoporre le clausole claims made ad un vaglio di meritevolezza ai sensi dell’art. 1322 c.c..
In tal modo, dunque, la copertura assicurativa claims made viene ricondotta nell’alveo dei contratti “tipici”: “Il modello dell’assicurazione della responsabilità civile con clausole «on claim made basis», che è volto ad indennizzare il rischio dell’impoverimento del patrimonio dell’assicurato pur sempre a seguito di un sinistro, inteso come accadimento materiale, è partecipe del tipo dell’assicurazione contro i danni, quale deroga consentita al primo comma dell’articolo 1917 c.c., non incidendo sulla funzione assicurativa il meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all’assicuratore. Ne consegue che, rispetto al singolo contratto di assicurazione, non si impone un test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalla parti, ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, c.c. ma la tutela invocabile dal contraente assicurato può investire, in termini di effettività, diversi piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto sino a quella dell’attuazione del rapporto , con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili implicati, ossia (esemplificando): responsabilità risarcitoria precontrattuale anche nel caso di contratto concluso a condizioni svantaggiose; nullità anche parziale, del contratto per difetto di causa in concreto, con conformazione secondo le congruenti indicazioni legge o, comunque, secondo il principio dell’adeguatezza del contratto assicurativo allo scopo pratico perseguito dai contraenti; conformazione del rapporto in caso di clausola abusiva, come quella di recesso in caso di denuncia di sinistro”.
Peraltro, le Sezioni Unite si sono pronunziate anche riguardo le potenziali criticità che il meccanismo claims made può determinare in certe situazioni, dando luogo ai c.d. “buchi di copertura”. In questi casi, secondo le Sezioni Unite, gli strumenti giuridici a tutela dell’assicurato vanno rinvenuti da un lato nella possibile tutela risarcitoria nei confronti dell’assicuratore o degli intermediari per responsabilità precontrattuale e, dall’altro lato, nella possibile nullità (anche parziale) del contratto assicurativo per difetto della c.d. “causa in concreto”, attraverso un sindacato volto in sostanza a vagliare il contratto medesimo “[…] per apprezzare se, effettivamente, ne sia realizzata la funzione pratica, quale assicurazione adatta allo scopo” in omaggio, a quanto parrebbe, alla “giuridica esigenza che il contratto assicurativo sia adeguato allo scopo pratico perseguito dai paciscenti”.
cassazione_civile_sez._un._24_settembre_2018_n._22437
Dott. Andrea Zanellato