Con sentenza pubblicata in data 7.11.2018, il Tribunale di Padova ha dichiarato il fallimento di una società in liquidazione ritenendo superata la soglia dell’indebitamento complessivo di euro 500.000,00 di cui all’art. 1 secondo comma lett. c) l.f., essendo invece pacifica l’insussistenza dei requisiti dimensionali dati dall’attivo patrimoniale e dall’ammontare dei ricavi di cui all’art. 1 lett. a) e b).
La società resistente si era costituita in giudizio sostenendo che alla data di pendenza dell’istanza di fallimento l’ammontare complessivo dell’indebitamento era inferiore alla soglia di euro 500.000. A tal fine produceva una situazione patrimoniale aggiornata (peraltro di pochi giorni prima la data dell’udienza di convocazione delle parti) dalla quale risultava un indebitamento sotto soglia per poche migliaia di euro.
La società resistente aveva rilevato che l’art. 1 l.f. esclude l’applicazione delle disposizioni sul fallimento e dunque l’assoggettamento dell’imprenditore commerciale alla relativa procedura alla compresenza di tre requisiti dimensionali (di natura patrimoniale e di indebitamento) espressamente elencati al secondo comma, ossia aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento (i) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila e (ii) ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila. Inoltre, è prevista l’ulteriore soglia dell’ammontare complessivo di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
Ma mentre i requisiti dell’attivo e dei ricavi si riferiscono agli ultimi tre esercizi, la soglia dell’indebitamento è riferita all’ammontare complessivo dei debiti esistenti alla data della richiesta di fallimento.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che il requisito di fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, lett. c) l. f., costituito da un indebitamento complessivo almeno pari ad euro 500.000, deve essere valutato, stando al tenore letterale della norma, solo con riferimento al momento della dichiarazione di fallimento, non anche con riferimento al periodo di tempo corrispondente ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento, in quanto “la mancata previsione, nella L. Fall., lett. c) del riferimento al triennio antecedente, presente invece per le soglie dimensionali indicate nelle lett. a-b), non è certamente casuale; è significativo in tal senso l’uso di tempi diversi dei verbi con riferimento alle altre soglie dimensionali (“avere avuto” a proposito dell’attivo patrimoniale e “avere realizzato” a proposito dei ricavi, in entrambi i casi “nei tre esercizi antecedenti”), a differenza dell’infinito presente (“avere”) utilizzato per l’indebitamento, che deve risultare dalla contabilità dell’impresa al momento della dichiarazione di fallimento. Ciò porta ad escludere la fallibilità dell’imprenditore che sia riuscito a ridurre il passivo al di sotto della soglia di fallibilità, tale conclusione essendo coerente con il rilievo che l’indebitamento è un requisito che prescinde da qualsiasi periodicità” (Cass. del 8.2.2018, n. 3158, in ilcaso.it; Cass. n. 17951/2016 e Cass. n. 10952/2015 in pluris.it).
Il Tribunale patavino ha ritenuto di condividere in astratto la suindicata tesi difensiva della società resistente.
Tuttavia, con riguardo al caso concreto, nel corso dell’udienza prefallimentare erano emersi dei debiti non indicati nell’ultimo bilancio approvato dalla società debitrice e riferito all’esercizio al 31.12.2017, i quali erano idonei a portare l’indebitamento complessivo oltre al soglia di euro 500.000.
Questa circostanza, unitamente al fatto che il suddetto bilancio era stato approvato in limine all’udienza prefallimentare, hanno portato il Tribunale a ritenere il bilancio 2017 inattendibile e dunque il mancato assolvimento da parte della società resistente dell’onere della prova di cui all’art. 1 l.f..
Al contempo, il Tribunale patavino ha rilevato come la situazione patrimoniale aggiornata prodotta dalla società resistente (onde dimostrare il mancato superamento della soglia dell’indebitamento di cui all’art. 1 secondo comma lett c) l.f.) non potesse essere valorizzata ai fini della dimostrazione dell’esenzione dal fallimento, ritenendo – a fronte della contestazione dell’inattendibilità della stessa da parte del creditore istante – che sono solo i bilanci approvati e depositati a costituire la base documentale imprescindibile ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1 l.f.
Ferme le peculiarità del caso di specie che hanno portato il Tribunale di Padova a ritenere inattendibile il bilancio relativo all’ultimo esercizio sociale e quindi a considerare non provato il mancato superamento delle soglie di cui all’art. 1 l.f., tale pronuncia assume particolare interesse nella parte in cui ha condiviso la tesi che la soglia dell’ammontare dei debiti anche non scaduti non superiori ad euro cinquecentomila rappresenta un dato “attuale” – ossia riferito al momento della valutazione dei presupposti per la dichiarazione di fallimento – mentre le soglie dell’ammontare dei ricavi e del totale attivo di cui all’art. 1 secondo comma lett. a) e b) l.f. sono dati “storici” in quanto riferiti agli ultimi tre esercizi antecedenti il deposito dell’istanza di fallimento.
Va detto però che essendo un “dato attuale”, l’indebitamento complessivo deve essere valutato, quanto meno in via prevalente, alla luce dell’esposizione debitoria complessiva esistente al momento della decisione in camera di consiglio da parte del Tribunale circa la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento. E in tal senso la situazione la situazione patrimoniale aggiornata (ovviamente “attendibile”) di cui all’art. 15 quarto comma l.f. costituisce la base imprescindibile sulla quale effettuare la verifica dell’eventuale superamento o meno della soglia di fallibilità di cui all’art. 1 secondo comma lett. c) l.f.
Avv. Filippo Greggio