Con il provvedimento del 25.10.2018 il Tribunale di Venezia ha concesso alla società debitrice la proroga di sessanta giorni del termine per il deposito del piano, della proposta di concordato e della relativa documentazione di cui all’art. 161 secondo e terzo comma l.f.
Nella fattispecie esaminata dal Collegio, successivamente alla pubblicazione nel Registro delle imprese della domanda di concordato con riserva ex art. 161 sesto comma l.f., un creditore ha iscritto a ruolo un ricorso per la dichiarazione di fallimento della società debitrice, alla quale, frattanto, il Tribunale aveva concesso il termine massimo di 120 giorni per il deposito del deposito del piano di concordato o, in alternativa, della domanda di omologazione di un accordo 182 bis l.f.
In sede di valutazione dell’istanza di proroga, il Collegio veneziano ha rilevato (anche alla luce della giurisprudenza di legittimità; tra le ultime si veda: Cassazione del 13.6.2018, n. 15435) che qualora il concordato preventivo sia proposto in pendenza di un’istanza di fallimento, i termini concessi dal Tribunale per il deposito del piano e della proposta di concordato non sono soggetti alla sospensione feriale, in forza di quanto previsto dall’art. 3 della l. n. 742 del 1969 che, attraverso il richiamo all’art. 92 del R.D. n. 12 del 1941, la esclude per i procedimenti relativi alla dichiarazione e revoca di fallimenti.
Tale principio è stato ritenuto applicabile non solo al caso in cui l’istanza di fallimento precede la domanda di concordato “in bianco” e quindi sia pendente il procedimento “prefallimentare” al momento della pubblicazione di quest’ultima nel registro delle imprese, ma anche nella fattispecie in cui (come quella affrontata dal Tribunale di Venezia) una volta concessi i termini alla società debitrice per la presentazione del piano e della proposta concordataria sopraggiunga un’istanza di fallimento, poichè anche in questo caso l’esito può essere quello del fallimento dell’imprenditore che intende depositare il concordato.
Pertanto, secondo il Tribunale di Venezia, anche in quest’ultimo caso sussisterebbero le esigenze di celerità che sottendono alla scelta del legislatore di non sospendere i termini durante il periodo feriale.