Imputazioni contestabili:
I Decreti Legge emanati dal Governo per contrastare il diffondersi della epidemia di Coronavirus/Covid-19 prevedono rigorosi limiti alla circolazione delle persone; i trasgressori rischiano prima di tutto le pene previste dall’art. 650 del Codice Penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”): Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [c.p. 336, 337, 338], con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206.
Attenzione: l’ammenda non è una sanzione amministrativa come una ad es. la violazione di una norma del codice della strada, è una vera e propria sanzione penale che va annotata nel casellario giudiziario e quindi può macchiare la fedina penale e, con essa, non sarete più incensurati.
In caso di controllo il modulo di autocertificazione non è uno schermo che mette al riparo da rischi, posto che le esigenze che hanno reso necessario lo spostamento devono essere comprovate (ossia suscettibili di effettiva verifica) e che, laddove le ragioni addotte non dovessero essere convincenti, può scattare nei vostri confronti un vero procedimento penale (e quindi l’iscrizione del vostro nome nel registro delle notizie di reato) da cui potrebbe a suo volte scaturire l’emissione di un decreto penale di condanna.
Cosa fare in questo caso? In primis si consiglia di non pagare l’ammenda perché il pagamento equivale all’effettiva esecuzione della pena e, quindi, avrete “macchiato” irrimediabilmente la vostra fedina penale.
E’ piuttosto consigliato attendere la notifica del decreto penale di condanna; in questo caso vi verrà notificata una busta verde contente il citato decreto penale e, a questo punto, due sono le opzioni:
- Procedere con l’opposizione, entro 15 giorni dalla notificazione del decreto penale, per far valere le proprie difese;
- Presentare istanza di oblazione (laddove prevista): l’oblazione (che consiste nel pagamento di una somma pari alla metà del massimo della pena pecuniaria prevista, oltre alle spese giudiziarie) è una causa di estinzione del reato che riguarda le contravvenzioni disciplinata dagli artt. 162 e 162 bis c.p.; l’oblazione degrada la contestazione ad illecito amministrativo e consente la chiusura del procedimento con una sentenza di proscioglimento e, pertanto, senza alcuna iscrizione nel casellario giudiziale; così manterrete lo status di incensurati.
Si possono ipotizzare ulteriori ipotesi di reato contestabili?
L’art. 495 C.P. (“Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri”): Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico Ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Si tratta di una fattispecie la cui applicazione che nelle ipotesi stiamo esaminando può suscitare delle perplessità: i casi a cui si riferisce l’art. 495 c.p. riguardano i) l’identità, ii) lo stato, iii) le altre qualità della persona.
Le dichiarazioni non veritiere che vengono rese per giustificare le ragioni per le quali non siamo in casa, invece, non riguardano quanto indicato nella norma.
Si deve poi ricordare che la violazione dei disposti di cui ai decreti può comportare in capo al trasgressore l’incriminazione per il delitto di epidemia colposa (artt. 438-452 C.P.): il soggetto contagiato dal Covid 19 che in quarantena circola può infatti essere chiamato a rispondere, per colpa, del reato di epidemia.
Tuttavia, il delitto in esame non può dirsi integrato da una condotta che abbia causato un contagio di limitate proporzioni quale può essere un mero focolaio (ad es. il nucleo familiare) come chiarito dalla giurisprudenza.
Consigli utili:
-al momento di salire in auto assicuratevi di avere l’autocertificazione;
– se siete lavoratori dipendenti oltre alla certificazione tenete in auto anche una copia della busta paga.
-se vi spostate per accudire una persona malata o comunque non autosufficiente tenete con voi la relativa documentazione medica attestante la problematica inerente alla persona accudita;
-se andate al supermercato, in ferramenta, dall’ottico, farmacia, non gettate lo scontrino; conservatelo così da poterlo esibire in caso di controllo.