(Il presente documento viene trasmesso esclusivamente ai fini divulgativi e pertanto non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura)
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ART. 1 – (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)
La disposizione prevede che, al fine di agevolare l’accesso al credito le imprese italiane per reperire la necessaria liquidità, sotto qualsiasi forma, potranno beneficiare della garanzia di SACE S.p.a. sino al 31.12.20 per l’ammontare massimo di € 200 miliardi (di cui almeno 30 miliardi destinati alle piccole medie imprese inclusi i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti che abbiano pienamente utilizzato la propria capacità di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI).
L’articolo introduce una modifica del funzionamento dell’intervento di SACE S.p.a. per potenziare il sostegno pubblico all’esportazione delle imprese. L’intervento inserisce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90 %.
Le obbligazioni di SACE S.p.a., derivanti dalle garanzie da essa prestate, sono assicurate dallo Stato con garanzia irrevocabile a prima richiesta e con rinuncia al diritto di regresso.
La garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all’Impresa successivamente all’entrata in vigore del Decreto, per capitale, interessi e oneri accessori fino all’importo massimo garantito. Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.
La garanzia copre:
- Il 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- L’80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
- Il 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.
àLe percentuali indicate si applicano sull’importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento.
L’importo del prestito assistito da garanzia non potrà essere superiore al 25% del fatturato annuo dell’impresa relativo al 2019 e al doppio dei costi del personale relativi al 2019, risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio. Qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa.
I beneficiari:
- tutte le imprese con sede in Italia;
- lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di P.IVA che abbiano già esaurito la propria capacità di accesso all’analogo Fondo di garanzia previsto dall’art. 2, comma 100 l. n. 662/1996.
Da sottolineare che, al 31.12.19, l’Impresa beneficiaria non deve rientrare nella categoria delle Imprese in difficoltà (Regolamento UE); e al 29.2.20, non deve risultare tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario.
I costi e la durata:
I prestiti vanno restituiti in 6 anni, con preammortamento possibile fino a 2 anni. Le commissioni sono differenziate:
- per le PMI, relativamente all’importo garantito, sono pari a 0,25% il primo anno, 0,5% il secondo e terzo, 1% dal quarto al sesto;
- per le imprese più grandi, sono invece pari a 0,5% dell’importo garantito il primo anno, 1% secondo e terzo, 2% dal quarto al sesto.
Le procedure:
- Le imprese con fatturato inferiore a 1,5 miliardi e con meno di 5.000 dipendenti, dovranno presentare domanda al soggetto finanziatore, il quale in caso di delibera positiva richiederà la garanzia a Sace S.p.a. Quest’ultima processerà la richiesta ed emetterà un codice del finanziamento, che il finanziatore successivamente procederà ad erogare;
- Qualora l’impresa beneficiaria abbia più di 5.000 dipendenti in Italia e un valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi di euro, il rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico è subordinato altresì alla decisione assunta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell’istruttoria trasmessa da SACE S.p.a. (in considerazione del ruolo che l’impresa richiedente svolge in Italia). I soggetti finanziatori forniranno un rendiconto periodico a SACE S.p.a., al fine di verificare il rispetto degli impegni assunti e delle condizioni stabilite.
L’impresa beneficiaria si impegna a:
- non distribuire dividendi nei 12 mesi successivi all’erogazione del finanziamento;
- gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
- destinare il finanziamento a sostenere i costi del personale e/o a supportare investimenti in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali in Italia;
Il finanziatore dovrà dimostrare che, ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia, l’ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del finanziato risulti superiore all’ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del Decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell’entrata in vigore del Decreto.
Infine, fermo restando il limite complessivo massimo stanziato ed in conformità con la normativa dell’Unione Europea – su portafogli di finanziamenti erogati dagli Istituti di credito, in qualsiasi forma, alle imprese con sede in Italia e che siano state colpite dall’emergenza sanitario-economica in termini di riduzione del fatturato – potrà essere concessa con Decreto MEF la garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. entro il 31 dicembre 2020. La garanzia è a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale.
ART. 2 – (Misure per il sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese)
Si prevede uno stanziamento di fondi per ulteriori 200 miliardi di euro destinato all’export e al rilancio dell’internazionalizzazione delle imprese.
Sarà poi esteso per un anno il Golden power, ossia lo scudo adottato per evitare le acquisizioni straniere nei confronti di imprese italiane considerate strategiche, tra le quali rientrerebbero ora, oltre a quelle operanti nei settori delle infrastrutture e della difesa, anche quelle appartenenti, ad esempio, al settore alimentare, finanziario, assicurativo e sanitario.
ART. 3 – (SACE S.p.A.)
L’articolo regola i rapporti tra SACE S.p.a. e Cassa Depositi Prestiti S.p.a.
ART. 4 – (Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato)
I contratti bancari, conclusi con la clientela al dettaglio, così come definita dalla Banca d’Italia, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, hanno l’efficacia del documento informatico, come definito dal Codice dell’Amministrazione Digitale, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità. Con la medesima modalità, il cliente può esercitare il recesso.
ART. 5 – (Differimento dell’entrata in vigore del CCII)
Il decreto prevede, in questo quadro macroeconomico, l’opportunità di disporre il rinvio integrale dell’entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), posticipandola di un anno, ovvero al 1 settembre 2021, allorquando la fase peggiore della crisi si sarà auspicabilmente esaurita.
Restano comunque applicabili le norme del CCII già entrate in vigore ai sensi dell’art. 389, comma secondo, CCII.
ART 6 – (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)
La norma è posta allo scopo di evitare che le perdite di capitale, dovute alla crisi da Covid-19, pongano gli amministratori di imprese nelle condizioni di immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti e con il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell’articolo 2486 c.c.-
Pertanto, è stabilito che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31.12.20 non si applica:
- l’art. 2446 c.c, commi secondo e terzo (Riduzione del capitale per perdite nelle S.p.a.);
- l’art. 2447 c.c. (Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale nelle S.p.a.;
- l’art. 2482 bis c.c., commi quarto, quinto e sesto (Riduzione del capitale per perdite nella S.r.l.);
- l’art. 2482 ter c.c. (Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale nelle S.r.l.);
- l’art. 2484, n. 4, c.c. (Scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale);
- l’art. 2545 duodeciesc. (Scioglimento della società cooperativa per perdita del capitale sociale).
ART. 7 – (Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)
L’impresa che, prima alla data del 23.2.20 presentava una regolare prospettiva di continuità può, nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, operare una valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423 bis, dandone atto nella nota integrativa.
ART. 8 – (Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società)
Ai finanziamenti effettuati a favore della società dalla data di entrata in vigore del decreto e sino alla data del 31.12.20 non si applicano gli artt. 2467 c.c. (Postergazione dei finanziamenti dei soci) e 2497 quinquies c.c. (Finanziamenti nell’attività di direzione e coordinamento).
ART. 9 – (Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione)
È previsto che:
- Sono prorogati di sei mesi i termini per l’adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23.2.20 ed il 30.6.20;
- Nei procedimenti per l’omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti al 23.2.2020, fino all’udienza per l’omologa, il debitore può richiedere un termine fino a 90 giorni per: (i) depositare un nuovo piano, (ii) una nuova proposta di concordato ex 161 l.f., (iii) un nuovo accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f.- Il termine decorre dalla data del decreto con cui è assegnato il termine e non è prorogabile. L’istanza è inammissibile nei procedimenti di concordato preventivo che non sono stati approvati dalla maggioranza dei creditori ex art. 177 l.f.;
- Se il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione deve depositare sino all’udienza fissata per l’omologa una memoria contenente l’indicazione dei nuovi termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie;
- Nel concordato in bianco, il debitore che ha ottenuto il termine per il deposito del piano, può, entro cinque giorni dalla scadenza, presentare istanza – motivata con riferimento a fatti connessi all’emergenza per COVID-19 – al fine di ottenere una proroga di 90 giorni, anche nell’ipotesi in cui si stata depositata istanza di fallimento. Il Tribunale, previo parere del Commissario giudiziale se nominato, concede l’ulteriore termine se ritiene vi siano concreti e giustificati motivi;
- L’istanza di cui al punto precedente, può essere presentata anche dal debitore che ha ottenuto il termine di cui all’art. 182 bis, comma settimo, l.f.- Il Tribunale procederà a concedere la proroga solo nel caso in cui l’istanza si basi su concreti e giustificati motivi e continuino a sussistere i presupposti per un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui all’art. 182 bis, primo comma l.f.-
ART. 10 – (Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)
Nella liquidazione coatta amministrativa, i ricorsi depositati tra il 9.3.2020 ed il 31.6.20 per la dichiarazione di fallimento e l’accertamento dello stato d’insolvenza, a meno che non ne abbia fatto richiesta il PM al fine di adottare provvedimenti temporanei cautelari o conservativi ex art. 15 l.f., sono improcedibili. Quando alla dichiarazione di improcedibilità ai sensi del comma 1 segue il fallimento, il suddetto periodo non viene computato nei termini di cui all’art. 10 l.f. (Termine annuale dalla cancellazione) e all’art. 69 bis l.f. (Termine per la revocatoria fallimentare).
ART. 11 – (Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)
Sono sospesi tra il 9.3.20 ed il 30.4.20 i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima del 9.4.20 e ad ogni atto con efficacia esecutiva a tale data per debitori e coobbligati in regresso o garanzia, salva la possibilità di rinunciarvi espressamente. La suddetta sospensione opera su: a) i termini per la presentazione al pagamento; b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti; c) i termini relativi all’iscrizione nell’archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari; d) il termine per il pagamento dell’assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione tardivo. I protesti o le constatazioni equivalenti, con riferimento al periodo tra il 9.3.20 ed il 30.4.20, non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio, e nel caso in cui siano già stati pubblicati vengono cancellati d’ufficio. In relazione allo stesso periodo, sono sospese le informative al Prefetto dell’emissione di assegni senza autorizzazione.
ART. 12 – (Fondo solidarietà mutui “prima casa”, c.d. “Fondo Gasparrini”)
L’articolo stabilisce che i lavoratori autonomi che possono accedere al c.d. “Fondo Gasparrini” (art. 54 D.L. n. 18/2020) sono: liberi professionisti titolari di P.IVA attiva al 23.2.20; lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata INPS. Per 9 mesi dal 9.4.20 l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa di cui alla l. n. 244/2007 è ammesso anche per mutui in ammortamento da meno di un anno.
ART. 13 – (Fondo centrale di garanzia PMI)
In deroga alle vigenti previsioni e fino al 31.12.20, la disposizione, relativa alla garanzia di base del Fondo centrale di garanzia delle PMI, prevede che:
- l’importo massimo garantito è di 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
- la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 90% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, in base all’autorizzazione della Commissione Europea (art. 108 TFUE), per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi.
L’importo totale delle operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:
- il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’Impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1 gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
- il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
- il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario.
- del 100% per finanziamenti fino a 25 mila euro, e comunque entro il 25% dei ricavi, destinati non solo alle imprese fino a 499 dipendenti ma anche ai lavoratori autonomi. Per questa categoria di prestiti non c’è valutazione del merito di credito, basta un’autocertificazione sui ricavi. La restituzione è in sei anni con inizio del rimborso del rimborso non prima di due anni;
- per le imprese con ricavi fino a 3,2, milioni di euro: è prevista una garanzia al 90% che può arrivare al 100% se l’ulteriore 10% è garantito dai consorzi fidi privati (Confidi). In questo caso possono accedere al finanziamento solo imprese, fino a 499 dipendenti, che abbiano ricavi fino a 3,2 milioni. E comunque entro il minore tra il 25% del fatturato e 800 mila euro. Sarà necessaria un’autocertificazione che attesti i danni da Covid 19;
- Per le operazioni finanziarie con durata e importo in linea con quanto previsto al punto 2., la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 100% dell’importo garantito dal Confidi o da altro Fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90%, in base all’autorizzazione della Commissione Europea, e che non prevedano il pagamento di un premio che tenga conto della remunerazione per il rischio di credito. Per le operazioni finanziarie non aventi le predette caratteristiche di durata e importo, le percentuali di copertura sono incrementate, all’80% per la garanzia diretta di cui al punto 2. e al 90% per la riassicurazione di cui alla presente punto;
- Sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell’80% e per la riassicurazione nella misura del 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro Fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione allo stesso beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
- Per le operazioni per le quali Banche o Intermediari finanziari abbiano accordato – anche di propria iniziativa – la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l’allungamento della scadenza dei finanziamenti a causa dell’emergenza da Covid-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della stessa garanzia è estesa in conseguenza;
- La garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione del Fondo. Ai fini della definizione delle misure di accantonamento, la probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario. La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché la predetta classificazione non sia precedente al 31 gennaio 2020. La garanzia è concessa anche alle imprese che, successivamente al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all’art.186-bis R.D. n. 267/1942, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182-bis o hanno presentato un piano attestato di cui all’art. 67, purché alla data di entrata in vigore del Decreto in analisi le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e la Banca, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza, ai sensi dell’art. 47-bis, co. 6, lettere a) e c) del Regolamento UE n. 575/2013. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze”;
- Non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie;
- Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
- Per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti, anche senza piano d’ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, o appartenenti per almeno il 60% a specifici settori e filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti;
- La garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.
I costi e la durata:
Per tutte le operazioni del Fondo, fino al termine del 2020, l’accesso è gratuito. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da Banche, Intermediari finanziari di cui all’art. 106 del TUB e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa sia stata danneggiata dall’emergenza Covid-19, purché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione ed abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del beneficiario come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1 gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione e, comunque, non superiore a € 25.000.
àNei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della stessa attività si considera altresì l’ammontare dei ricavi risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
Con riferimento alle operazioni indicate, il richiedente applica un tasso di interesse (garanzia diretta) o un premio complessivo di garanzia (riassicurazione) che tenga conto della copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS Banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, maggiorato dello 0,20%.
Per aziende fino a 3,2 milioni di ricavi, il testo non prevede invece un tasso minimo né una durata massima del rimborso prefissata.
Le procedure:
Per i prestiti fino a 25 mila euro, non verrà operata una valutazione del merito di credito del beneficiario. Per le altre categorie, prestiti al 90% o prestiti al 90% Stato+10% Confidi, è invece prevista un’istruttoria bancaria anche se alleggerita. Si valuterà, infatti, solo la struttura economico-finanziaria dell’impresa con esclusione della valutazione mandamentale, ossia quella relativa agli ultimi sei mesi che, pertanto, potrebbe risentire della crisi in corso.
ART 14 – (Finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti)
Sino al 31.12.20, il Fondo istituito presso l’Istituto per il Credito Sportivo (ex art. 90, comma 12, L. n. 298/2002), dotato di 30 milioni di euro per l’anno 2020, potrà prestare garanzia sui finanziamenti erogati dal predetto Istituto o da altro istituto bancario. Inoltre, il Fondo speciale dell’Istituto per il Credito Sportivo (ex art. 5, comma 1, Legge n.1295/1957), dotato di 5 milioni per l’anno 2020, potrà concedere contributi in conto interessi sino al 31.12.20 sui finanziamenti di cui sopra.
ART. 15 – (Modifiche all’articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133)
L’articolo in commento, amplia l’ambito applicativo della disciplina Golden power (regolamento UE 2019/452: energia, trasporti, sicurezza alimentare, comunicazioni, accesso a informazioni sensibili, robotica, semiconduttori, cybersicurezza, nanotecnologie, biotecnologie) ai settori finanziario, creditizio e assicurativo. L’articolo sottopone ad una preventiva approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa notifica allo stesso, le seguenti operazioni relative ai settori considerati strategici: l’acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in società che detengono beni e rapporti nei settori di rilevanza strategica tale da determinare l’insediamento stabile dell’acquirente in ragione dell’assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell’acquisto; le delibere, gli atti o le operazioni adottati da un’impresa che detiene beni o rapporti nei settori di rilevanza strategica che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione (in via transitoria fino al 31.12.20); gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all’UE, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10% con valore del complessivo investimento pari o superiore a 1 milione di euro, o che determinano il superamento del 15%, 20%, 25% e 50% (in via transitoria fino al 31.12.20).
ART. 16 – (Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56)
In caso di violazione dell’obbligo di notifica di cui al precedente art. 15, la Presidenza del Consiglio può avviare d’ufficio il procedimento finalizzato all’esercizio dei poteri speciali. A tal fine, l’articolo in commento introduce appositi termini e norme procedurali.
ART. 17 – (Modifiche all’articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)
La disposizione apporta modifiche all’art. 120 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, estendendo il controllo della Consob, con necessario provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, sulle operazioni di compravendita di azioni quotate in mercati regolamentati, al fine di tutelare gli investitori e gli assetti di controllo non solo delle società ad elevato valore corrente di mercato ma anche delle PMI con azioni quotate in mercati regolamentati.
ART. 18 – (Sospensione di versamenti tributari e contributivi)
àSospensione dei versamenti per soggetti con ricavi inferiori a 50 milioni di euro nel 2019.
Per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%
- nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019
- e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019
sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile 2020 e di maggio 2020 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi a:
- ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché addizionali regionali e comunali;
- IVA;
- Contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL.
Non sono sospesi i versamenti relativi alle altre ritenute alla fonte, in particolare quelle operate su redditi di lavoro autonomo e provvigioni.
àSospensione dei versamenti per soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro nel 2019.
Analoga sospensione viene disposta per i contribuenti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro, a condizione però che il fatturato o i corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020 siano diminuiti almeno del 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Per i soggetti con sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza la sospensione del versamento IVA si applica comunque a condizione che i ricavi o i compensi siano diminuiti almeno del 33%.
I versamenti “sospesi” dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:
- in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020.
ART. 19 – (Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari)
Si prevede la proroga della sospensione delle ritenute sui redditi per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato con compensi dell’anno d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.20 non superiori a 400.000,00 euro senza dipendenti o assimilati nel mese precedente.
I soggetti che avvalgono della presente opzione rilasciano un’apposita dichiarazione al sostituto d’imposta.
L’importo delle ritenute non operate saranno direttamente versate dai lavoratori autonomi e agenti:
- in un’unica soluzione entro il 31.7.20;
- oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da luglio, senza applicazione di sanzioni e interessi.
ART. 20 – (Metodo previsionale acconti giugno)
Le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.
ART. 21 – (Rimessione in termini per i versamenti)
I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni in scadenza il 16 marzo, se eseguiti entro il 16 aprile 2020, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, vengono considerati regolarmente effettuati.
ART. 22 – (Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020)
Non si applica, per l’anno 2020, la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche di cui all’articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, se le certificazioni uniche di cui al comma 6-ter del medesimo articolo 4 sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile.
ART. 23 – Proroga dei certificati di cui all’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi nel mese di febbraio 2020
La norma, in materia di appalti, introduce un’estensione di validità dei certificati di regolarità fiscale emessi entro il 29.2.20 fino al 30.6.20.
ART. 24 – (Termini agevolazioni prima casa)
Sono sospesi da 23.2.20 al 31.12.10 i seguenti termini:
- di 18 mesi dall’acquisto della prima casa per il trasferimento della residenza nel comune ove è ubicata l’abitazione;
- di un anno dalla cessione dell’immobile acquistato con il beneficio prima casa per l’acquisto di un altro immobile da destinare alla propria abitazione principale;
- di un anno dall’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale entro il quale procedere alla vendita dell’abitazione ancora in possesso del contribuente;
- il termine previsto ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.
ART. 25 – (Assistenza fiscale a distanza)
Con riferimento al periodo d’imposta 2019, al fine di superare le difficoltà determinate dall’emergenza sanitaria e considerate le restrizioni volte a contrastare l’epidemia da COVID-19, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità. In caso di necessità, il contribuente può inviare, invece della delega sottoscritta, un’apposita autorizzazione in forma libera e sottoscritta. Le modalità telematiche descritte sono consentite anche per la presentazione di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all’INPS. Resta fermo l’obbligo di regolarizzazione mediante consegna di deleghe e documentazione quando sarà cessata l’attuale situazione d’emergenza.
ART. 26 – (Semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche)
Allo scopo di ridurre e semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche potrà essere pagata, senza interessi e sanzioni:
- per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 250 euro;
- per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.
ART. 27 – (Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole)
Allo scopo di agevolare la cessione gratuita di farmaci nell’ambito dei programmi ad un compassionevole secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro della Salute 7 settembre 2017, G.U. 2 novembre 2017, n. 256 per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 è previsto che:
- il valore normale dei farmaci ceduti non concorra alla formazione dei ricavi del soggetto cedente ai fini delle imposte dirette;
- non operi la presunzione di cessione ai sensi dell’art. 1 d.P.R. 441/1997 per le cessioni gratuite di farmaci.
ART. 28 – (Modifiche all’art. 32 quater del decreto-legge n. 124 del 2019)
La disposizione modifica il regime fiscale relativo agli utili distribuiti a società semplici, prevedendo che:
1) i soggetti distributori di utili sono tutti quelli indicati dall’art. 73, co. 1 dPR 917/1986, comprese anche le società e gli enti di ogni tipo, i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato di cui alla lett. d);
2) gli utili distribuiti sono soggetti a tassazione con applicazione della ritenuta di cui all’art. 27 dPR 600/1973, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste nel medesimo art. 27 per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all’impresa ai sensi dell’art. 65 dPR 917/1986;
3) gli utili distribuiti concorrono alla formazione del reddito complessivo per l’intero ammontare per la quota imputabile ai soggetti di cui all’art. 73, co. 1, lett. c) dPR 917/1986. Per la quota imputabile a soggetti non residenti nel territorio dello Stato, gli utili distribuiti sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta nella misura prevista dall’art. 27 dPR 600/1973; invece, per i soggetti non residenti di cui all’art. 27, co. 3 ter la misura della ritenuta è pari a quella stabilita nel medesimo comma 3 ter;
4) resta invariato il regime fiscale applicabile agli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 47bis dPR 917/1986;
5) è applicata, sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito da una società di gestione accentrata, l’imposta sostitutiva di cui all’art. 27 ter dPR 600/1973, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste nel medesimo art. 27 ter. Le ritenute di cui al comma 1 dell’art. 32 quater d.l. 124/2019 e l’imposta sostitutiva di cui al periodo precedente sono operate sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice;
6) le disposizioni di cui all’art. 32 quater d.l. 124/2019 si applicano ai dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2020. In deroga alle disposizioni di cui al periodo precedente, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberato entro il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi la disciplina previgente a quella prevista dall’art. 1, co. da 999 a 1006 l. 205/2017.
ART. 29 – (Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori)
Tutte le parti costituite nel giudizio tributario con modalità analogiche, sono tenute a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche stabilite dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai successivi decreti attuativi.
In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato la sanzione irrogata, anche attraverso la comunicazione contenuta nell’invito al pagamento di cui all’art. 248 dPR 115/2002, è notificata a cura dell’ufficio e anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio, è depositata presso l’ufficio.
La sospensione dei termini relativi all’attività di liquidazione, di controllo di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori di cui all’art. 67, co.1 d.l. 18/2020 è prorogata ai sensi dell’art. 73, co.1 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020.
ART. 30 – (Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro)
Il credito d’imposta introdotto dall’art. 64 del decreto «Cura Italia», pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, sostenute nel 2020, e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro, è esteso alle spese relative:
- all’acquisto di dispositivi di protezione individuale;
- ovvero, all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
Le disposizioni applicative saranno definite con decreto del MISE.
ART. 31- (Potenziamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli)
Sono incrementate di 8 milioni di euro, per l’anno 2020, le risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli al fine di consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall’incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione dall’emergenza sanitaria Covid19.
ART. 32 – (Misure urgenti per l’avvio di specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza COVID19)
Limitatamente al periodo di emergenza, anche in deroga al limite di spesa di cui all’articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, le regioni, comprese quelle in piano di rientro, e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell’art. 3, co. 1, lett. b) d.l. 18/2020:
- la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all’allestimento dei reparti e alla gestione dell’emergenza COVID19 secondo le disposizioni dei predetti piani;
- un incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID.
Il riconoscimento avviene:
- anche in deroga al limite di spese di cui all’art. 45, co. 1ter d.l. 124/2019 convertito con modificazioni dalla l. 157/2019;
- in deroga all’art. 8 sexies, co. 1 bis d.lgs. 502/1992 secondo cui il valore complessivo della remunerazione delle funzioni non può in ogni caso superare il 30% del limite di remunerazione assegnato;
- in sede di rinegoziazione per l’anno 2020 degli accordi e dei contratti di cui all’art. 8 quinquieslgs. 502/1992, per le finalità emergenziali previste dai predetti piani.
Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l’incremento tariffario.
Nella vigenza dell’accordo rinegoziato ai sensi del co. 1, gli enti del SSN corrispondono agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio, un corrispettivo mensile per le prestazioni rese nel limite del 70% dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l’anno 2020.
ART. 33 – (Proroga organi e rendiconti)
Gli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo degli enti e organismi pubblici, anche a base associativa, di cui all’art. 1, co. 2 l. 196/2009, da rinnovare nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, sono prorogati fino al termine dello stato di emergenza stesso e, comunque, fino alla loro ricomposizione, escluse le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Città metropolitane, le Province, i Comuni, le Comunità montane e i loro consorzi e associazioni nonché le Società. Fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.
I rendiconti suppletivi di cui all’art. 61 R.D. 2440/1923, riferibili all’esercizio 2019, sono presentati, limitatamente all’anno 2020, entro il termine dello stato di emergenza. Anche per quanto concerne i rendiconti di contabilità speciale riguardanti i pagamenti degli interventi europei o della programmazione complementare di cui all’art. 1, co. 671 l. 190/2014, sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.
ART. 34 – (Divieto di cumulo pensioni e redditi)
Ai fini del riconoscimento dell’indennità di cui all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai Decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
ART .35 – (Pin Inps)
La disposizione autorizza l’Inps a rilasciare le proprie identità digitali (PIN INPS) in maniera semplificata acquisendo telematicamente gli elementi necessari all’identificazione del richiedente, ferma restando la verifica con riconoscimento diretto, ovvero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata l’attuale situazione emergenziale.
ART. 36 – (Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare)
È prorogato al 11.5.20, il termine di cui all’art. 83 co 1 e 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (previsto fino al 15.4.20), che dispone la sospensione per le udienze di procedimenti giudiziari pendenti presso tutti gli Uffici giudiziari dello Stato e per la decorrenza dei termini per il compimento di qualsiasi atto per i procedimenti indicati al co. 2 del richiamato art. 83. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 dell’art 83 D.L. 18/2020 è fissato al 12 maggio 2020. Tale previsione non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all’articolo 304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all’11 maggio 2020.
Anche nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo sono sospesi ulteriormente, per il periodo compreso tra il 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, ad eccezione dei procedimenti cautelari per i quali di prassi non opera la sospensione dei termini processuali (art. 54, co. 3 del Codice del processo amministrativo).
La proroga dei termini sino all’11 maggio 2020 si applica altresì a tutte le funzioni e attività della Corte dei conti.
ART. 37 – (Termini dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza)
La sospensione di tutti i termini dei procedimenti amministrativi pendenti al 23 febbraio 2020 o promossi successivamente a tale data, nonché i termini dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale della P.A. è prorogata al 15 maggio 2020.
ART. 38 – (Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata)
La norma anticipa gli effetti economici dell’Accordo collettivo nazionale 2016-2018 riconoscendo l’adeguamento immediato della quota capitaria/oraria ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta ai contenuti economici previsti dall’Atto di indirizzo per il rinnovo dell’accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata Il provvedimento, dedicato ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta, trova fondamento nella necessità di maggiore impiego del personale medico al fine di fronteggiare e garantire al meglio la continuità assistenziale durante l’emergenza sanitaria Covid-19. Tale trattamento economico viene erogato anche per garantire la reperibilità a distanza dei medici per tutta la giornata, anche con l’ausilio del personale di studio, in modo da contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di contagio dei medici e del personale stesso, anche nei confronti degli specialisti ambulatoriali.
Il co. 2 dell’articolo in commento stabilisce l’impegno delle parti contrattuali alla conclusione delle trattative dell’accordo collettivo nazionale 2016-2018 entro sei mesi dalla fine dell’emergenza epidemica.
È previsto l’impiego da parte delle Regioni del 20% dei fondi ripartiti di cui all’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l’acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che permettano, previa consegna al paziente se necessario, la valutazione a distanza della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto.
ART. 39 – (Procedure semplificate per le pratiche e attrezzature medico-radiologiche)
La norma permette l’utilizzo, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da COVID-19, di metodi di velocizzazione e semplificazione delle procedure amministrative i capo alle strutture sanitarie per lo svolgimento delle pratiche mediche attraverso l’uso di attrezzature radiologiche. È previsto altresì l’utilizzo estensivo di apparati rx mobili presso il domicilio del paziente affetto da Covid-19, ove non ospedalizzato, ed anche la realizzazione di nuove aree di radiologia presso nuove strutture o la riorganizzazione di quelle esistenti, dotate di apparati di TC, nel rispetto della c.d. Comunicazione preventiva di cui all’art. 22 co 1 – del D.Lgs. 230/95.
ART. 40 – (Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l’emergenza epidemiologica da COVID)
Al fine di migliorare la capacità di coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche disponibili sui medicinali, l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) può accedere a tutti i dati degli studi clinici sperimentali, osservazionali e dei Programmi di uso terapeutico compassionevole, per pazienti affetti da COVID-19.
La norma prevede che protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali, degli studi osservazionali sui farmaci e dei programmi di uso terapeutico compassionevole vengono sottoposti preliminarmente alla Commissione tecnico scientifica (CTS) dell’AIFA, che ne comunica gli esiti anche al Comitato tecnico scientifico dell’Unità di crisi del Dipartimento della Protezione civile.
Il Comitato etico dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma esprime nel parere nazionale, che comunicherà all’AIFA, la valutazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano, degli studi osservazionali sui farmaci, dei programmi di uso terapeutico compassionevole per pazienti con COVID-19 oltre che provvedere alla raccolta di tutta la documentazione necessaria, dei protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV, degli studi osservazionali sui farmaci e dei programmi di uso terapeutico compassionevole.
ART. 41 – (Disposizioni in materia di lavoro)
La norma estende i trattamenti di integrazione salariale, di cui agli artt. 19 e 22 del d.l. 17.3.2020 n. 18, anche ai lavoratori assunti tra il 24.2.2020 e il 7.3.2020, oltre che esentare da imposta di bollo le domande di concessione della cassa integrazione.
ART. 42 – Disposizioni urgenti per disciplinare il Commissariamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)
La disposizione prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in concerto con le Regioni e le Province autonome, sia nominato un commissario straordinario per l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.
Il commissario assume, per il periodo in cui è in carica, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che lo statuto dell’Agenzia, approvato con decreto del Ministro della salute in data 18 maggio 2018, attribuisce al presidente, al direttore generale ed al consiglio di amministrazione che decadono automaticamente con l’insediamento del commissario. Nell’ambito delle attribuzioni dell’Agenzia che presiede egli dovrà collaborare all’azione di potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale; assicurare supporto tecnico-operativo e giuridico-amministrativo alle Regioni; vigilare e collaborare affinché le Regioni attuino le azioni di competenza del “Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID -19”.
ART. 43 – (Disposizioni finanziarie)
L’articolo autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 44 – (Entrata in vigore)
Dal 09.4.20.
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