Il Tribunale di Padova è tornato a pronunciarsi sulla nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI: il modello censurato dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, per violazione della normativa antitrust (L. 287/1990).
In particolare, il Tribunale patavino con l’ordinanza del 10.6.19 ha sospeso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca sulla base di due tipologie di fideiussioni (omnibus e specifica), entrambe contenenti le clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga al disposto di cui all’art. 1957 c.c. , rilevando profili di nullità di tali clausole perché non funzionali a garantire l’accesso al credito ma aventi lo scopo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall’inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall’invalidità o dall’inefficacia dell’obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
Nel confermare il proprio orientamento, secondo il quale la presenza delle predette clausole comporta la nullità delle stesse (e non la nullità integrale della fideiussione), il Tribunale ha ritenuto fondate le eccezioni sollevate dagli opponenti secondo i quali l’obbligazione fideiussoria deve considerarsi estinta per decadenza, stante il mancato rispetto da parte della Banca del termine semestrale imposto dall’art. 1957 c.c.. Infatti, dalla dichiarazione di nullità della clausola derogatoria del termine semestrale (art. 6 del modello ABI) discende l’applicazione alla fideiussione del disposto di cui all’art. 1957 c.c. che, come noto, impone al creditore di proporre le proprie istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto di agire verso quest’ultimo.
L’ordinanza del Tribunale di Padova è inoltre particolarmente interessante perché estende la portata applicativa del provvedimento della Banca d’Italia financo alle fideiussioni specifiche. Segnatamente, nel rilevare che le clausole 2, 6 e 8 delle fideiussioni sono di per sé anticoncorrenziali, il Tribunale ha espressamente statuito che tale caratteristica permane in relazione a qualsiasi tipologia di fideiussione riproduttiva del modello ABI, sia pure con il diverso titolo di “fideiussione specifica” anziché di “fideiussione omnibus”.
Avv. Carlotta Seghi