“È incostituzionale l’art. 16-septies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall’art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta”.
La sentenza n. 75/2019 della Corte Costituzionale origina da un procedimento pendente avanti la Corte d’Appello di Milano, nell’ambito del quale la parte resistente eccepiva l’inammissibilità del gravame proposto dalla parte ricorrente avverso la sentenza emessa dal Tribunale, in quanto proposto a mezzo PEC successivamente alle ore 21.00 e prima delle ore 24.00 dell’ultimo giorno antecedente alla scadenza del termine, con le ricevute di accettazione e di consegna che si collocavano nel medesimo arco temporale.
L’eccezione trovava conforto nell’art. 16-septies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall’art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevedeva che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione sia generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.
In merito la Corte d’Appello ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16-septies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, sottoponendo alla Consulta la questione relativa alla legittimità o meno dell’estensione di tale disciplina ai casi di notificazione tramite PEC, sul presupposto l’evidente differenza in fatto tra le due procedure di notificazione.
Secondo la Corte Costituzionale, la questione sollevata dalla Corte d’Appello è fondata poiché, se da un lato la scissione degli effetti della notificazione prevista dall’art. 16-septies è preordinata alla tutela del diritto al riposo del destinatario, ciò non può farsi valere per il notificante, per il quale un tale vincolo temporale rappresenterebbe esclusivamente un limite al diritto di difesa che, in tal modo, verrebbe limitato entro un limite temporale anteriore rispetto al termine del giorno della scadenza per effettuare la notificazione. Inoltre, la Corte Costituzionale ravvisa l’irrazionalità della norma censurata poiché, nel considerare perfezionata alle ore 7 del giorno successivo la notifica eseguita dopo le ore 21, equipara la notifica mediante mezzo telematico a quella che avviene secondo modalità tradizionali, mentre invece la prima dovrebbe caratterizzarsi per la maggiore celerità rispetto alla seconda. Invece, l’art. 16-septies verrebbe a recidere quell’affidamento che il notificante ripone nelle potenzialità del sistema telematico, in tutto diverse da quello tradizionale.
Pertanto, la Consulta conclude statuendo che l’applicazione della regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione consente la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 16-septies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta. Ne discende che se il notificante inizia il processo di notifica successivamente alle ore 21.00 ma la ricevuta di accettazione perviene allo stesso prima delle ore 24.00 del giorno di scadenza previsto per la notifica, questa è per lui valida, mentre per il destinatario si considererà perfezionata alle ore 7.00 del giorno successivo.
Sentenza n. 75 del 9 aprile 2019
Dott. Marco Refosco Calogero